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| La Federazione: [Indice] [Verb. Ass.] [Verb. CF] [Delibere CF] [Verb. CdP] [Comm. tecnica] [Statuto] [Regolamento] |
Il presente statuto è stato modificato e approvato nell'Assemblea Straordinaria del 21/04/2001 tenutasi a Milano.
Art. 1 La Federazione Italiana Gioco Go
Art. 2 Caratteri dell'Associazione
Art. 3 Sede legale
Art. 4 Scopo Sociale
Art. 7 Tipologie di Soci a) sono Soci Effettivi coloro che, oltre all'eventuale quota di iscrizione, versano una quota annuale, ed eventuali quote straordinarie (stabilite
dall'Assemblea Generale). b) sono Soci Onorari quelle personalità ovvero quelle realtà associative che con il loro intervento contribuiscono alla divulgazione del gioco e che
non sono comunque soggette ad alcun contributo obbligatorio. c) sono Soci a Vita coloro che, avendo versato al tesoriere una somma pari o superiore a quella stabilita sul Regolamento, vengano nominati in
sede di assemblea. Art. 8 Iscrizione I Soci Onorari vengono nominati dal CF su proposta motivata di un Consigliere, o dall'Assemblea con voto palese, e la nomina decorre dalla data di
accettazione da parte dell'interessato. La qualifica di Socio Onorario non è soggetta a quota e non da diritto di voto in Assemblea. Un Socio
Onorario non può ricoprire cariche operative se non dopo essersi iscritto anche come Socio Effettivo. I Soci a Vita vengono confermati dall'Assemblea su proposta del C.F. La quota da versare per diventare Socio
a vita viene stabilita dall'Assemblea ed è riportata sul Regolamento. Il Socio a Vita è a tutti gli effetti un Socio
effettivo perpetuo. La qualifica di Socio Onorario non esclude quella di Effettivo o a Vita, in caso di domanda l'iscrizione di un socio onorario è automaticamente
accettata. I Presidenti di Club possono raccogliere le iscrizioni e poi inoltrarle al CF. Art. 9 Perdita della qualifica di Socio In caso di ricorso il provvedimento di radiazione diventa esecutivo dopo il pronunciamento dell'Assemblea,
altrimenti è esecutivo dalla data della conferma del C.F. il Socio mantiene la facoltà di voto sino a dopo la ratifica
da parte dell'Assemblea Generale. Tra il momento della delibera della radiazione e l'effettiva ratifica, i diritti del Socio sono temporaneamente sospesi.
d) morte del Socio, o messa in liquidazione o sottoposta a procedura concorsuale quando trattasi di Persona
Giuridica od Associazione.
Art. 10 Gli Organi della F.I.G.G Art.11 Assemblea Generale dei Soci L'Assemblea può essere convocata anche in sessione straordinaria, su richiesta di almeno 3 Consiglieri, ovvero di almeno 1/3 dei Soci Effettivi,
ovvero del CdP, che dovranno inoltrare la richiesta motivata al C.F. che riunirà l'Assemblea con le stesse modalità di cui sopra e non più tardi di 3
mesi dalla presentazione della richiesta. All'Assemblea possono intervenire, senza diritto di voto, i Soci Onorari.
L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei Soci intervenuti, e si intende regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza (in
delega o di persona) di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto; in seconda convocazione, entro sette giorni, qualunque sia il numero dei
presenti. Ogni Socio Effettivo può rappresentare per delega al massimo tre soci Effettivi. Ogni Presidente di Club riconosciuto dalla Federazione (o suo
delegato) può rappresentare per delega sino a 40 Soci Effettivi. del Club di appartenenza o della sua provincia.
L'Assemblea Generale dei Soci:
L'Ordine del Giorno dei lavori dell'Assemblea viene stabilito dal C.F. e comunicato ai soci.
Qualora l'Assemblea non approvi la relazione tecnico-morale-finanziaria presentata dal CF, gli organi ai punti b), c) e d) decadono, rimanendo in
carica solo per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione di un'Assemblea Straordinaria dell'Associazione da tenersi entro il termine
improrogabile di novanta giorni.
Art 11 Bis Assemblee Elettive Art.11 Ter Assemblee Straordinarie Art.12 Consiglio Federale
Il C.F. al proprio interno nominerà il Presidente Nazionale, il/i Vice-Presidente/i, il Segretario Federale ed il Tesoriere. I membri del C.F. durano in
carica tre anni e sono rieleggibili senza limite.
Quando venga a mancare un numero di consiglieri inferiore a cinque, il Consiglio continua a funzionare sino alla convocazione di un'assemblea
straordinaria da farsi entro e non oltre 90 giorni, nel corso della quale si provvede alla reintegrazione, per elezione.
Le cariche del Consiglio sopra previste non sono tra loro cumulabili, ma sono cumulabili con cariche di Club. Il Socio che già ricopre una carica
federale (ivi comprese quelle di Sindaco o di Probo Viro), prima di assumerne un'altra dovrà immediatamente rinunciare ad una di esse.
Il C.F. si riunisce almeno 5 volte l'anno e si intende valido con la presenza di almeno 5 Consiglieri. Esso sovrintende a tutte le attività della
Federazione in armonia con le deliberazioni prese dall'Assemblea.
I Membri che risultino assenti a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo potranno essere, previa votazione con le modalità
dell'Art.20 comma 1, espulsi dal medesimo, e sostituiti da quei Soci che, fra i non eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ultima
elezione. Medesima procedura si applica in caso di dimissioni, malattia o morte.
Se il Socio sostituito ricopre una delle cariche federali, il Consiglio provvederà anche alla rinomina; ogni Consigliere può, solo per grave
impedimento, delegare, per iscritto, a un altro Consigliere.
Il C.F. delibera mediante votazione (che può essere fatta per alzata di mano od a scrutinio segreto, a richiesta di almeno un Consigliere) a
maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
Il C.F. è l'organo esecutivo nei confronti delle deliberazioni dell'Assemblea.
Il C.F. presenta alla riunione dell'Assemblea ordinaria una relazione tecnico-morale-finanziaria.
Il C.F., inoltre, nomina la Commissione Tecnica, che Organizza e Coordina le manifestazioni sportive a carattere
nazionale. La Commissione Tecnica è presieduta da uno dei Vice-Presidenti.
In caso di necessità o per motivi di grave dissidio interno il CF può essere rimpastato (rassegnazione volontaria delle cariche), tale provvedimento
viene votato a maggioranza semplice su proposta di almeno due membri del Consiglio.
Le dimissioni della metà più uno dei componenti il Consiglio, comportano la decadenza del Presidente e dell'intero Consiglio e la convocazione
dell'Assemblea Elettiva, dopo 90 giorni, per nuove elezioni.
Art.13 Presidente Federale
In caso di dimissioni del Presidente si applicheranno le procedure dell'Art 12 comma 3 e 12.
Art.14 Vice-Presidente/i
I compiti del vice-presidente (suddivisibili in caso di più nominativi) sono: Art.15 Segretario Federale
Il Segretario, inoltre, gestisce l'archivio di tutti gli atti Federativi.
Art.16 Tesoriere Art. 16 Bis Cariche Onorifiche Art.17 Collegio dei Sindaci
Compito del Collegio è sorvegliare la regolare gestione del fondo comune, esaminare i libri contabili e redigire una relazione per l'Assemblea
Generale sull'andamento e la gestione economica della F.I.G.G.
Il Collegio ha facoltà di riunire in seduta straordinaria l'Assemblea Generale dei Soci.
La carica di Sindaco non è cumulabile con quella di Probo Viro o di membro del CF.
Art.17 Bis Il Consiglio dei Probi Viri
Compito del CdP è di deliberare le sanzioni disciplinari ove necessario. A tale fine ll CdP verrà riunito in convocazione ordinaria almeno una volta
ogni sei mesi.
Il CdP è l'organo demandato per le questioni disciplinari. A tale scopo può emettere sanzioni (ammonizione, sospensione e radiazione) fatto salvo
l'articolo 9 comma c dello Statuto.
Il CdP non può emettere sanzioni disciplinari nei confronti di membri di organismi eletti (CF, Sindaci ecc.), in tale caso il CdP deve portare le
proposta di sanzione di fronte l'Assemblea la quale deciderà sul provvedimento.
La carica di Probo viro non è cumulabile con quella di Sindaco o di membro del CF.
Il CdP ha facoltà di chiedere la convocazione in seduta straordinaria l'Assemblea Generale dei Soci.
In caso di ripetute assenze un proboviro può decadere e viene sostituito con il supplente, ovvero ove non vi siano più nomi viene reintegrato nella
prima assemblea generale.
Art.18 Cariche Sociali Art 18 Bis Le Commissioni Art 18 Ter I Go Club
I Go Club riconosciuti, liberamente costituiti, dovranno eleggere al loro interno il Presidente, il quale terrà i contatti ufficiali con la Federazione,
qualora non sia stata istituita all'interno del Club una figura atta allo scopo.
All'atto della domanda di affiliazione alla F.I.G.G., il Go Club dovrà presentare al Consiglio Federale il proprio Statuto e l'eventuale Regolamento
Interno che sarà redatto sulla base del presente Statuto e del Regolamento Federale. Ogni successiva modifica a tale Statuto e all'eventuale
regolamento deve sottostare a tale norma.
Il Presidente di Club riconosciuto, o un suo delegato, potrà partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del C.F.
I materiali forniti dalla Federazione al Club riconosciuto sono concessi in comodato d'uso, in caso di scioglimenti o di cessazione della affiliazione
alla Federazione del Club riconosciuto tali materiali confluiscono nella scorta federale.
La Federazione non risponde di debiti contratti dai Club riconosciuti se non previamente concordati dallo stesso con il C.F. e da questi approvato.
I Club riconosciuti sono tenuti annualmente a comunicare l'inventario dei materiali in loro possesso.
I Club riconosciuti sono tenuti a versare l'annuale tassa di affiliazione, pena il loro disconoscimento.
Altri diritti e doveri dei singoli Club riconosciuti saranno stabiliti sul Regolamento.
Art.19 Integrazione delle cariche sociali Art.20 Mozioni di sfiducia
Le mozioni di sfiducia possono essere presentate, da almeno 20 Soci Effettivi, nei confronti di uno o più membri degli Organi Federali che abbiano
dimostrato incapacità o negligenza nel ricoprire le cariche a loro assegnate, o che abbiano commesso gravi irregolarità.
Tali mozioni vanno incluse nell'ordine del giorno della prima riunione ordinaria dell'Assemblea Generale.
Un voto favorevole dell'Assemblea comporta la perdita immediata delle eventuali cariche ricoperte all'interno dell'Associazione.
Art.21 Anno sociale Art.22 Fondo Comune
Il patrimonio è costituito dal fondo comune e da tutti i beni mobili od immobili di proprietà della F.I.G.G.
Art.22 bis Utili Art.23 Quote di iscrizione Art.23 Bis Differenziazione della quota
Il versamento di una quota maggiore rispetto alla minima è sempre volontario.
Art.24 Bilanci e preventivi
I bilanci vengono presentati nell'assemblea ordinaria da tenersi fra Marzo ed Aprile di ogni anno.
Art.25 Procedure elettorali
Art.26 Lo Statuto
Le proposte di modifica dello Statuto dovranno comunque essere presentate, per iscritto, al C.F. almeno 90 giorni prima della data di convocazione
dell'Assemblea. E spedite ai Club, nonché pubblicizzate presso i Soci (a mezzo lettera o sul sito web della Federazione) 30 giorni prima
dell'Assemblea convocata.
Copie aggiornate dello Statuto e del Regolamento verranno pubblicate sul sito web della Federazione.
Art.26 Bis Il Regolamento
Art.27 La Tessera Sociale Art.28 Il Socio, lo Statuto, il Regolamento Art.29 La F.I.G.G. e lo Stato Italiano Art.30 Scioglimento Art.31 Devoluzione del Patrimonio Art.32 Informazioni ai Soci Art.33 Referendum
Art. 1 La Federazione Italiana Gioco Go Vedi lo statuto in vigore fino all'aprile 2001
a) effettivi;
b) onorari (o anche detti detti ad honorem);
c) a vita
a) volontaria rinuncia, da notificare con lettera al C.F., con decorrenza dalla data di presentazione della rinuncia;
b) morosità, accertata dal Tesoriere che riferirà al C.F., con decorrenza dalla data della deliberazione di questo;
c) radiazione, deliberata dal Consiglio dei Probi Viri (CdP) e confermata del C.F., per gravi motivi morali e disciplinari. Contro tale
provvedimento è ammesso il ricorso all'Assemblea Generale dei Soci riunita in sessione ordinaria o straordinaria. È facoltà dell'Assemblea
annullare il provvedimento.
Titolo III
ORDINAMENTO
a) Assemblea Generale dei Soci (o Assemblea);
b) Consiglio Federale;
c) Collegio dei Sindaci (CdS);
d) Il Consiglio dei Probi Viri;
e) Le Commissioni;
f) I Go Club.
- decide le quote sia di Socio sia di affiliazione dei Club
- approva i bilanci e delibera su qualsiasi argomento inerente alla vita della Federazione. Le delibere, ove non
sia diversamente previsto, vengono assunte a
maggioranza semplice dei voti dei presenti.
- eleggere i Soci Effettivi che costituiranno il Consiglio Federale;
- eleggere, ove venga deliberato, o si renda necessario per legge, ogni tre anni, 3 + 1 supplente Soci Effettivi che costituiranno il Collegio
dei Sindaci;
- eleggere, sempre, ogni tre anni 3 + 1 supplente Soci Effettivi che costituiranno il Collegio dei Probi Viri.
- presiede il Consiglio Federale e l'Assemblea Generale; mantiene i rapporti con i Go Club locali;
- amministra, congiuntamente con il Segretario ed il Tesoriere, il fondo comune; convoca l'Assemblea Generale ordinaria e straordinaria;
- convoca il Consiglio Federale; controlla unitamente al Segretario l'esecutività delle deliberazioni;
- partecipa in rappresentanza della F.I.G.G. ai Congressi ed alle riunioni della Federazione Europea, o delega in sua vece un Socio di sua
fiducia.
- la presidenza della Commissione Tecnica;
- la sostituzione ad interim del Presidente ove necessario.
Titolo IV
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
a) quote di iscrizione, quote annuali di associazione e quote straordinarie;
b) contributi, donazioni, lasciti, elargizioni;
c) rendita del fondo comune;
d) rendita derivante dall'organizzazione di varie attività;
e) sponsorizzazioni.
Titolo V
ELEZIONI E VOTAZIONI
- Per le modifiche a elezioni a carattere federale (C.F., Sindaci, Probi Viri) necessitano di un voto favorevole dell'Assemblea a cui siano presenti (in
delega o di persona) almeno il 50% dei soci, avente i 2/3 dei voti favorevoli, convocata anche in seconda convocazione.
- Per le modifiche a elezioni o votazioni a carattere C.F. (Commissioni), vengono deliberate dal C.F. e ratificate dall'Assemblea con maggioranza
semplice.
Titolo VI
MODIFICHE ALLO STATUTO E AL REGOLAMENTO
Titolo VII
VARIE
Sommario
Art. 2 Caratteri Dell'Associazione
Art. 3 Sede Legale
Art. 4 Scopo Sociale
Art. 5 Organismi Sovranazionali
Art. 6 I Soci
Art. 7 Tipologie Di Soci
Art. 8 Iscrizione
Art. 9 Perdita Della Qualifica Di Socio
Art.10 Gli Organi Della F.I.G.G
Art.11 Assemblea Generale Dei Soci
Art.12 Consiglio Federale
Art.13 Presidente Federale
Art.14 Vice-Presidente/I
Art.15 Segretario Federale
Art.16 Tesoriere
Art.16 Bis Cariche Onorifiche
Art.17 Collegio Dei Sindaci
Art.17 Bis Il Consiglio Dei Probi Viri
Art.18 Cariche Sociali
Art 18 Bis Le Commissioni
Art 18 Ter I Go Club
Art.19 Integrazione Delle Cariche Sociali
Art.20 Mozioni Di Sfiducia
Art.21 Anno Sociale
Art.22 Fondo Comune
Art.23 Quote Di Iscrizione
Art.23 Bis Differenziazione Della Quota
Art.24 Bilanci E Preventivi
Art.25 Procedure Elettorali
Art.26 Lo Statuto
Art.26 Bis Il Regolamento
Art.27 La Tessera Sociale
Art.28 Il Socio, Lo Statuto, Il Regolamento
Art.29 La F.I.G.G. E Lo Stato Italiano
Art.30 Scioglimento
Art.31 Scioglimento E Patrimonio
Art.32 Informazioni Ai Soci
Art.33 Il Referendum
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