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Il presente statuto è stato modificato e approvato
nell'Assemblea Generale del 1995 tenutasi a Milano
ed è stato sostituito da uno
nuovo il 21 aprile del 2001.
Titolo I
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO
|
Art. 1
La Federazione
Italiana Gioco Go, di seguito più brevemente chiamata F.I.G.G.,
è una associazione a carattere nazionale senza alcuno scopo di
lucro diretto od indiretto.
Art. 2
La
F.I.G.G. è una associazione apolitica e aconfessionale.
Art. 3
La sede legale
ed il domicilio fiscale è stabilita presso il domicilio del
Segretario Federale, pur rimanendo rappresentante legale il Presidente
Federale.
Art. 4
La F.I.G.G. si
propone di incrementare la conoscenza e la diffusione del gioco del
Go, oltre a promuovere lo studio della storia del gioco e
dell'incontro tra giocatori a tal fine, nel rispetto delle
disposizioni di tutte le leggi vigenti, svolgerà tutte le
attività atte al raggiungimento dello scopo sociale.
Art. 5
La
F.I.G.G. è regolarmente iscritta alla European Go Federation
(E.G.F.) ed alla International Go Federation (I.G.F.), ed è da
questi organi riconosciuta.
La Federazione riconosce come
regole di gioco quelle adottate dalle due sopracitate associazioni,
pur mantenendo la facoltà di adottare od organizzare tornei con
norme differenti
Titolo II
ACQUISIZIONE E PERDITA DELLE QUALITÀ DI SOCIO
|
Art. 6
Può
essere socio della F.I.G.G. qualsiasi persona fisica, giuridica o
associativa, anche se non in possesso di cittadinanza italiana.
Art. 7 I Soci si dividono
nelle seguenti cinque categorie:
a) effettivi;
b) onorari;
c) provvisori;
d) simpatizzanti;
e) a vita
a) sono Soci Effettivi coloro che
oltre all'eventuale quota di iscrizione versano una quota annuale, ed
eventuali sottoscrizioni straordinarie (stabilite dall'Assemblea
Generale).
b) sono Soci Onorari (o "Ad
Honorem")quelle personalità ovvero quelle realtà
associative che con il loro intervento contribuiscono alla
divulgazione del gioco e che non sono comunque soggette ad alcun
contributo obbligatorio.
c) sono Soci Provvisori i giocatori
a cui viene rilasciata, tessera provvisoria.
d) sono Soci Simpatizzanti coloro
che pur volendo sostenere la Federazione non desiderano partecipare
attivamente alla sua vita interna.
e) sono Soci a Vita coloro che
avendo versato al tesoriere una somma pari o superiore a quella
stabilita sul Regolamento ne facciano richiesta.
Art. 8
Per acquisire la
qualifica di Socio Effettivo occorre presentare domanda di iscrizione,
versando ove stabilita la relativa quota. Le domande vengono esaminate
dal Consiglio Federale (o C.F.) e la delibera di controllo sulla
domanda di iscrizione viene comunicata all'interessato solo se
negativa, senza obbligo di motivazione, con la restituzione delle
quote eventualmente già versate, al netto delle spese
postali. L'iscrizione decorre dalla data di accettazione della
domanda.
I Soci Onorari vengono nominati dal
Consiglio Federale su proposta motivata di un Consigliere, o
dall'Assemblea con voto palese, e la nomina decorre dalla data di
accettazione da parte dell'interessato. La qualifica di Socio Onorario
non è soggetta a quota e non da diritto di voto in
Assemblea. Un Socio Onorario non può ricoprire cariche
operative se non dopo essersi iscritto anche come Socio Effettivo.
I Soci Provvisori vengono nominati
con le modalità previste dal Regolamento Federale. Sono tenuti
a versare un'eventuale contributo spese, stabilito dal regolamento, e
non hanno diritto di voto in Assemblea.
I Soci Simpatizzanti vengono
iscritti dai Presidenti di Club o dai membri del C.F. stesso. Versano
un contributo a loro discrezione e non hanno diritto di voto
nell'Assemblea Generale.
I Soci a Vita vengono confermati
dall'Assemblea su proposta del C.F. La quota da versare per diventare
Socio a vita viene stabilita dall'Assemblea ed è riportata sul
Regolamento.
La qualifica di Socio Onorario non
esclude quella di Effettivo e a Vita, in caso di domanda l'iscrizione
è automaticamente accettata.
Il C.F. può delegare ai
Presidenti di Club la procedura di iscrizione, specificando la
categoria all'Art 7, pur mantenendo un controllo e il diritto di
rattifica, sulle iscrizioni cosí fatte.
Art. 9
La qualifica
di Socio si perde per:
a) volontaria rinuncia, da
notificare con lettera al C.F., con decorrenza dalla data di
presentazione della rinuncia;
b) morosità, accertata dal
Tesoriere che riferirà al C.F., con decorrenza dalla data della
deliberazione di questo;
c) radiazione, deliberata dal C.F.,
per gravi motivi morali e disciplinari. Contro tale provvedimento e'
ammesso il ricorso all'Assemblea Generale dei Soci riunita in sessione
ordinaria o straordinaria. E' facoltà dell'Assemblea annullare
il provvedimento. In caso di ricorso il provvedimento di radiazione
diventa esecutivo dopo il pronunciamento dell'Assemblea, altrimenti e'
esecutivo dalla data della deliberazione del C.F. il Socio mantiene la
facolta di voto sino a dopo la ratifica da parte dell'Assembles
Generale;
d) morte del Socio, o messa in
liquidazione o sottoposta a procedura concorsuale quando trattasi di
Persona Giuridica od Associazione.
Art. 10
Gli Organi
della F.I.G.G. sono:
a) Assemblea Generale dei Soci (o Assemblea);
b) Consiglio Federale;
c) Collegio dei Sindaci.
d) Il Consiglio dei Saggi
e) Le Commissioni
f) Go Club
Art.11 Assemblea Generale dei Soci
L'Assemblea Generale dei Soci e'
composta da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote
associative e dai Soci a Vita; essa viene convocata in seduta
ordinaria una volta all'anno, nella località e nella data
fissata dal Consiglio Federale, con un preavviso di almeno 50, giorni
mediante lettera o avvisi, (contenenti l'ordine del giorno della
riunione), esposti nelle sedi di gioco.
L'Assemblea può essere
convocata anche in sessione straordinaria, su richiesta di almeno 3
Consiglieri ovvero di almeno 1/3 dei Soci Effettivi, che dovranno
inoltrare la richiesta motivata al C.F. che riunirà l'Assemblea
con le stesse modalità di cui sopra e non più tardi di
50 giorni dalla presentazione della richiesta.
All'Assemblea possono intervenire,
senza diritto di voto, i Soci Onorari e i Soci Simpatizzanti.
L'Assemblea delibera a maggioranza
di voti dei Soci intervenuti, e si intende regolarmente costituita in
prima convocazione con la presenza di almeno la metà più
uno dei Soci aventi diritto; in seconda convocazione, entro sette
giorni, qualunque sia il numero dei presenti.
Ogni Socio Effettivo può
rappresentare per delega al massimo tre soci Effettivi.
L'Assemblea Generale dei Soci,
oltre alle incombenze previste dal presente Statuto:
elegge ogni tre anni i Soci
Effettivi che costituiranno il Consiglio Federale;
elegge, sempre ogni tre anni, 3 + 1
supplente Soci Effettivi che costituiranno il Collegio dei
Sindaci;
approva i Bilanci e delibera su
qualsiasi argomento inerente alla vita della Federazione.
e delibere, ove non sia
diversamente previsto, vengono assunte a maggioranza semplice dei voti
dei presenti.
L'Ordine del Giorno dei lavori
dell'Assemblea viene stabilito dal C.F. e comunicato ai soci.
Qualora l'Assemblea non approvi la
"Relazione morale-tecnico-finanziaria" presentata dal Consiglio
Federale, gli organi ai punti b) e c) decadono, rimanendo in carica
solo per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione di
un'Assemblea Straordinaria dell'Associazione da tenersi entro il
termine improrogabile di sessanta giorni dalla data di scadenza.
Art.12 Consiglio Federale
Il Consiglio Federale e' composto da un minimo
di cinque ad un massimo di undici Soci Effettivi eletti dall'Assemblea
Generale dei Soci. Il numero dei componenti il CF viene stabilito
dall'assemblea durante le elezioni generali e può essere
ampliato con decisione interna del CF sino al massimo stabilito.
Il C.F. al proprio interno
nominerà il Presidente Nazionale, il/i Vice-Presidente/i, il
Segretario Federale ed il Tesoriere. I membri del C.F. durano in
carica tre anni e sono rieleggibili senza limite.
Quando venga a mancare un numero di
consiglieri inferiore a cinque, il Consiglio continua a funzionare
sino alla convocazione dell'Assemblea da farsi entro e non oltre 90
giorni, nel corso della quale si provvede alla reintegrazione, per
elezione.
Le cariche del Consiglio sopra
previste non sono tra loro cumulabili, ma sono cumulabili con cariche
di Club. Il Socio che già ricopre una carica federale, prima di
assumerne un'altra dovrà immediatamente rinunciare ad una di
esse.
Il C.F. si riunisce almeno 4 volte
l'anno e si intende valido con la presenza di almeno 5
Consiglieri. Esso sovraintende a tutte le attività della
Federazione in armonia con le deliberazioni prese dall'Assemblea.
I Membri che risultino assenti a
più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo
potranno essere, previa votazione con le modalità dell'Art.20
par.1, espulsi dal medesimo, e sostituiti da quei Soci che, fra i non
eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ultima
elezione. Medesima procedura si applica in caso di dimissioni,
malattia o morte.
Se il Socio sostituito ricopre una
delle cariche federali, il Consiglio provvederà anche alla
rinomina; ogni Consigliere può, solo per grave impedimento,
delegare, per iscritto, a un altro Consigliere.
Il C.F. delibera mediante votazione
(che può essere fatta per alzata di mano od a scrutinio
segreto, a richiesta di almeno un Consigliere) a maggioranza dei
presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente o di
chi ne fa le veci.
Il C.F. e' l'organo esecutivo nei
confronti delle deliberazioni dell'Assemblea.
Il Consiglio Federale redige il
Regolamento Interno della Federazione, i Soci verranno messi a
conoscenza della proposta di Regolamento e delle eventuali modifiche
mediante documentazione scritta.
Il C.F. presenta alla riunione
dell'Assemblea ordinaria una "relazione morale-tecnico-
finanziaria".
Il C.F., inoltre, nomina la
Commissione Tecnica, che Organizza e Coordina le manifestazioni
sportive a carattere nazionale. La Commissione Tecnica è
presieduta da uno dei Vice-Presidenti.
In caso di necessità o per
motivi di grave dissidio interno il CF può essere rimpastato
(rassegnazione volontaria delle cariche), tale provvedimento viene
votato a maggioranza semplice su proposta di almeno due membri del
Consiglio.
Le dimissioni della meta'
più uno dei componenti il Consiglio, comportano la decadenza
del Presidente e dell'intero Consiglio e la convocazione
dell'Assemblea, non oltre sessanta giorni, per nuove elezioni.
Art.12 Bis Poteri Straordinari
In taluni casi, su proposta del
C.F., può essere fatta all'Assemblea la richiesta di poteri
straordinari. La proposta di poteri straordinari è accettata
solo con la presenza dei voti di almeno la 1/2+1 iscritto della
Federazione, e passa con voto favorevole di almeno 2/3.
I poteri straordinari vanno
richiesti per specifici motivi, essi consentono di sospendere le
normali procedure Statutarie per un periodo di tempo non superiore a
un anno, dopo di che decadono e se c'è necessità vanno
riproposti.
Tutti i provvedimenti riguardanti o
i ingoli Soci o disposizioni economiche necessitano di una verifica in
sede di Assemblea. In caso di voto contrario si applicano le norme
all'Art 11 par. 9.
Art.13 Presidente Federale
Il Presidente Federale Nazionale ha la
rappresentanza, a tutti gli effetti di legge, della Federazione;
- presiede il Consiglio Federale e l'Assemblea Generale; mantiene i
rapporti con i Go Club locali;
- amministra, congiuntamente con il Segretario ed il Tesoriere, il
fondo comune;convoca l'Assemblea Generale ordinaria e straordinaria;
- convoca il Consiglio Federale; controlla unitamente al Segretario
l'esecutività delle deliberazioni;
- partecipa in rappresentanza della F.I.G.G. ai Congressi ed alle
riunioni della Federazione Europea, o delega in sua vece un Socio di
sua fiducia.
In caso di dimissioni del
Presidente si applicheranno le procedure dell'Art 12 par 3 e 12.
Art.14 Vice-Presidente/i
Vi possono essere al massimo tre
vice-presidenti, il numero è fissato dal CF di volta in volta e
variato secondo le procedure dell'Art 12 par 1, 2 e 12.
I compiti del vice-presidente
(suddivisibili in caso di più nominativi) sono:
- la presidenza della Commissione Tecnica;
- la sostituzione ad interim del Presidente ove necessario.
Art.15 Segretario Federale
Il Segretario da esecuzione alle delibere del
C.F. e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla
corrispondenza e trasmette gli inviti per le adunanze della F.I.G.G.,
amministra, congiuntamente con il Presidente ed il Tesoriere, il fondo
comune.
Il Segretario, inoltre, gestisce
l'archivio di tutti gli atti Federativi.
Art.16 Tesoriere
Il Tesoriere, congiuntamente con il Presidente
ed il Segretario, amministra il fondo comune, firma i mandati di
pagamento, riscuote tutte le entrate, accerta il regolare pagamento
delle quote associative, redige i bilanci di fine anno e di
previsione.
Art. 16 Bis Cariche Onorifiche
Il C.F. può insignire dei
Soci (effettivi, o ad honorem) di cariche o titoli onorifici
(specificati nel Regolamento). Tali provvedimenti vengono presi dal
C.F. con votazione dei 3/4 i membri con una maggioranza di 2/3. Ove
non specificato le cariche ed i titoli sono a vita. Il C.F. o
l'Assemblea possono revocare tali provvedimenti come sanzioni
disciplinari.
Art.17 Collegio dei Sindaci
Il Collegio dei Sindaci viene
eletto dall'Assemblea ed e' composto da 3 Soci Effettivi più
uno supplente, dura in carica tre anni e può essere rieletto
senza limite.
Compito del Collegio è
sorvegliare la regolare gestione del fondo comune, esaminare i libri
contabili e redarre una relazione per l'Assemblea Generale
sull'andamento e la gestione economica della F.I.G.G..
Il Collegio ha facoltà di
riunire in seduta straordinaria l'Assemblea Generale dei Soci.
Art.17 Bis Il Consiglio dei Saggi
Il Consiglio dei Saggi è un
organo consultivo della Federazione. Si diventa Consiglieri su invito
del C.F. o su proposta votata dall'Assemblea. La qualifica di
consigliere non comporta oneri da parte del Socio.
Il Consiglio funge da ograno di
consiglio per il C.F. ove questi senta la necessità di
consultarlo. Il numero dei Consiglieri, la durata del mandato e gli
specifici compiti vengono stabiliti sul Regolamento Federale.
La durata del mandato del
Consigliere è illimitata, per ciò che riguardano i
diritti e i doveri saranno stabiliti sul Regolamento e votati in
Assemblea.
Art.18
Tutte le cariche sociali
sono non retribuite.
Art 18 Bis Le Commissioni
E' facoltà del
C.F. istituire apposite Commissioni (di cui la Commissione Tecnica
è esempio) per specifiche problematiche. Le Commissioni possono
essere a durata limitata o senza limite, fermo restando il limite di
scadenza del Consiglio. Ogni Commissione deve essere riconfermata
all'instaurarsi di un nuovo C.F. (rimpasti compresi). I vincoli che il
C.F. porrà a tali Commissioni verranno specificati nel
Regolamento.
Art 18 Ter I Go Club
Viene definito
Go Club un gruppo di iscritti alla Federazione in numero non inferiore
a cinque. Realtà più piccole pur potendosi chiamare Club
non debbono sottostare alle regole adottabili ad essi. Sarà il
C.F. a deliberare l'accettazione o meno della domanda di affiliazione
del Go Club alla F.I.G.G.
I Go Club liberamente costituiti,
dovranno eleggere al loro interno il Presidente, il quale terrà
i contatti ufficiali con la Federazione, qualora non sia stata
istituita all'interno del Club una figura atta allo scopo.
All'atto della domanda di
affiliazione alla F.I.G.G., il Go Club dovra' presentare al Consiglio
Federale il proprio Statute e l'eventuale Regolamento Interno che
sarà redatto sulla base del presente statuto e del Regolamento
Federale. Ogni successiva modifica a tale Statuto e all'eventuale
regolamento deve sottostare a tale norma.
Il Presidente di Club, o un suo
delegato, potrà partecipare, senza diritto di voto, alle sedute
del C.F.
I materiali dei Club sono
proprietà dello stesso, in caso di scioglimento del Club
confluiscono confluiscono nella scorta federale. La Federazione non
risponde di debiti contratti dai Club se non previamente concordati
dallo stesso con il C.F. e da questi approvato.
I Club sono tenuti annualmente a
comunicare l'inventario dei materiali in loro possesso ed il bilancio
al Segretario.
Altri diritti e doveri dei singoli
Club saranno stabiliti sul Regolamento.
Titolo IV
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
|
Art.19 Integrazione delle cariche
sociali
Nel caso
venisse a mancare la copertura di una o più cariche sociali e
le procedure di cui all'Art.12 comma sei non fossero applicabili, il
CF provvederà alle misure del caso sino alla prossima Assemblea
Generale o se reputato necessario Straordinaria. Salvo il caso
dell'Art 12 par 3.
Art.20 Mozioni di sfiducia
Il CF può sottoporre un socio o un
Consigliere a formale voto di sfiducia: con voto semplice in caso di
membri di commissioni o altri incarichi; in caso di socio Consigliere
il voto necessita la presenza di 3/4 dei consiglieri ed è
approvato con una maggioranza di 2/3
Le mozioni di sfiducia possono
essere presentate, da almeno 20 Soci Effettivi, nei confronti di uno o
più membri degli Organi Federali che abbiano dimostrato
incapacità o negligenza nel ricoprire le cariche a loro
assegnate, o che abbiano commesso gravi irregolarità.
Tale mozione va inclusa nell'ordine
del giorno della prima riunione ordinaria dell'Assemblea Generale.
Un voto favorevole da parte del CF
o dell'Assemblea comporta la perdita immediata delle eventuali cariche
ricoperte all'interno dell'Associazione.
Art.21 Anno sociale
L'anno sociale
della F.I.G.G. ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni
anno.
Art.22
Il fondo comune e'
costituito da:
a) quote di iscrizione, quote annuali di associazione e quote straordinarie;
b) contributi, donazioni, lasciti, elargizioni;
c) rendita del fondo comune;
d) rendita derivante dall'organizzazione di varie attività;
e) sponsorizzazioni.
Il patrimonio è costituito dal fondo comune e da tutti
i beni mobili od immobili di proprietà della F.I.G.G..
Art.23
L'eventuale quota di
iscrizione e le quote associative vengono proposte dal C.F., e votate
dall'Assemblea.
Art.23 Bis
ÈE facoltà
dell'Assemblea deliberare su proposta del C.F. una differenziazzione
della quota annuale. Oltre a ciò l'Assemblea può
deliberare modificatori di prezzo basati sull'appartenenza a classi
specifiche.
Sempre il versamento di una quota
maggiore rispetto alla minima è volontario.
Art.24
I bilanci preventivi e
consuntivi vengono esaminati dal C.F., che provvederà a
depositarli presso la sede della Federazione e dei Club principali a
disposizione dei Soci, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea che
dovra' approvarli.
Titolo V
ELEZIONI E VOTAZIONI
|
Art.25
La definizione delle
procedure elettorali e di voto viene fatta sul Regolamento con i
seguenti vincoli procedurali:
- elezioni a carattere federale
(C.F., Sindaci) necessitano di un voto favorevole del C.F. e
dell'Assemblea avente i 2/3 dei voti favorevoli, convocata anche in
seconda convocazione.
- elezioni o votazioni a carattere
C.F. (Commissioni), vengono deliberate dal C.F. e rattificate
dall'Assemblea con maggioranza semplice.
Titolo VI
MODIFICHE ALLO SATUTO E AL REGOLAMENTO
|
Art.26 Lo Statuto
Le proposte di
modifica dello Statuto possono essere avanzate dal Presidente, dal
Consiglio Federale o da almeno 10 Soci Effettivi. Esse vanno inserite
nell'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea Generale, e
verranno approvate con il voto favorevole di almeno 3/4 dei
presenti. Detta seduta è valida solo con la presenza di 1/2
degli iscritti aventi diritto di voto.
Le proposte di modifica dello
Statuto dovranno comunque essere presentate, per iscritto, al
C.F. almeno 90 giorni prima della data di convocazione
dell'Assemblea.
In caso di reiterata mancanza del
numero legale o di urgenza (deliberata dal C.F.) che motivi la
necessità di una sicura presenza qualificata è
consentito ai Presidenti di Club (in deroga all'Art 11 par 4) di
rappresentare per delega sino a 20 iscritti. Tale delega vale solo ed
esclusivamente per le modifiche dello Statuto e non per le altre
votazioni dell'Assemblea.
Il Segretario si impegna ad
inviare, annualmente ai Club, copie aggiornate dello Statuto e del
Regolamento.
Art.26 Bis Il Regolamento
Il
Regolamento è redatto dal C.F. e viene modificato dallo stesso
con voto interno. Ove deliberato (dal C.F. o dall'Assemblea) vi
possono essere dei punti necessitanti particolari forme di voto (di
Assemblea, di C.F. qualificato, di maggioranza qualificata etc.) essi
saranno indicati sul Regolamento a fianco del numero
dell'articolo. Ove non specificato il voto del C.F. è a
maggioranza semplice. Le modifiche al Regolamento verranno notificate
ai Soci per lettera o tramite il bollettino della Federazione.
Art.27
L'appartenenza alla Federazione
è comprovata dalla tessera sociale. È fatto obbligo ai
Soci radiati, di restituire la tessera.
Art.28
Tutti i Soci devono essere a
conoscenza del presente Statuto e del Regolamento Federale, e di tutte
le eventuali loro modifiche.
Art.29
Per quanto non previsto dal
presente Statuto o dal Regolamento Federale si fa rinvio alle vigenti
leggi dello Stato.
Art.30
La F.I.G.G. è
costituita a tempo indeterminato; essa potrà essere sciolta col
voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci Effettivi presenti ad una
Assemblea straordinaria convocata per l'occasione; detta Assemblea
sarà valida solo con la presenza di almeno 3/4 dei Soci
Effettivi iscritti alla Federazione.
Art.31
In caso di scioglimento il
patrimonio sarà devoluto ad associazioni benefiche come
previsto dalla deliberazione presa dalla predetta Assemblea.
Art.32
Per ciò che riguarda
informazioni ai Soci e Didattica si rimanda alle modalità
previste dal Regolamento Federale.
Art.33
Il Consiglio o l'Assemblea
Generale può ricorrere a referendum per conoscere il parere dei
Soci su questioni che interessino la vita federativa.
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