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Assemblea FIGG

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Aldo Podavini - 9 novembre 1998

Estratto dallo Statuto Federale della F.I.G.G.



L'Assemblea Federale















Art. 9 



La qualifica di Socio si perde per: 

  

[…] 

c) radiazione, deliberata dal C.F., per gravi motivi morali e disciplinari. Contro tale provvedimento e' ammesso il ricorso all'Assemblea Generale dei Soci riunita in sessione ordinaria o straordinaria. E' facoltà dell'Assemblea annullare il provvedimento. In caso di ricorso il provvedimento di radiazione diventa esecutivo dopo il pronunciamento dell'Assemblea, altrimenti e' esecutivo dalla data della deliberazione del C.F. il Socio mantiene la facolta di voto 

sino a dopo la ratifica da parte dell'Assemblea Generale; 

  

  

Art.11 Assemblea Generale dei Soci 



L'Assemblea Generale dei Soci e' composta da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote associative e dai Soci a Vita; essa viene convocata in seduta ordinaria una volta all'anno, nella località e nella data fissata dal Consiglio Federale, con un preavviso di almeno 50, giorni mediante lettera o avvisi, (contenenti l'ordine del giorno della riunione), esposti nelle sedi di gioco. 

  

L'Assemblea può essere convocata anche in sessione straordinaria, su richiesta di almeno 3 Consiglieri ovvero di almeno 1/3 dei Soci Effettivi, che dovranno inoltrare la richiesta motivata al C.F. che riunirà l'Assemblea con le stesse modalità di cui sopra e non più tardi di 50 giorni dalla presentazione 

della richiesta. 

  

All'Assemblea possono intervenire, senza diritto di voto, i Soci Onorari e i Soci Simpatizzanti. 

  

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei Soci intervenuti, e si intende regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto; in seconda convocazione, entro sette giorni, qualunque sia il numero dei presenti. 

  

Ogni Socio Effettivo può rappresentare per delega al massimo tre soci Effettivi. 

  

L'Assemblea Generale dei Soci, oltre alle incombenze previste dal presente Statuto: 

  

elegge ogni tre anni i Soci Effettivi che costituiranno il Consiglio Federale; 

  

elegge, sempre ogni tre anni, 3 + 1 supplente Soci Effettivi che costituiranno il Collegio dei Sindaci; 

  

approva i Bilanci e delibera su qualsiasi argomento inerente alla vita della Federazione. 

  

e delibere, ove non sia diversamente previsto, vengono assunte a maggioranza semplice dei voti dei presenti. 

  

L'Ordine del Giorno dei lavori dell'Assemblea viene stabilito dal C.F. e comunicato ai soci. 

  

Qualora l'Assemblea non approvi la "Relazione morale-tecnico-finanziaria" presentata dal Consiglio Federale, gli organi ai punti b) e c) decadono, rimanendo in carica solo per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione di n'Assemblea Straordinaria dell'Associazione da tenersi entro il termine improrogabile di sessanta giorni dalla data di scadenza. 





Art.12 Consiglio Federale 



Il Consiglio Federale e' composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici Soci Effettivi eletti dall'Assemblea Generale dei Soci. Il numero dei componenti il CF viene stabilito dall'assemblea durante le elezioni generali e può essere ampliato con decisione interna del CF sino al massimo stabilito. […]

Quando venga a mancare un numero di consiglieri inferiore a cinque, il Consiglio continua a funzionare sino alla convocazione dell'Assemblea da farsi entro e non oltre 90 giorni, nel corso della quale si provvede alla reintegrazione, per elezione.   

[…]

Il C.F. e' l'organo esecutivo nei confronti delle deliberazioni dell'Assemblea. 

[…]

Il C.F. presenta alla riunione dell'Assemblea ordinaria una "relazione morale-tecnico- finanziaria". 

[…]

Le dimissioni della meta' più uno dei componenti il Consiglio, comportano la decadenza del Presidente e dell'intero Consiglio e la convocazione dell'Assemblea, non oltre sessanta giorni, per nuove elezioni. 

  



Art.12 Bis Poteri Straordinari 

  

In taluni casi, su proposta del C.F., può essere fatta all'Assemblea la richiesta di poteri straordinari. La proposta di poteri straordinari è accettata solo con la presenza dei voti di almeno la 1/2+1 iscritto della Federazione, e passa con voto favorevole di almeno 2/3. 

I poteri straordinari vanno richiesti per specifici motivi, essi consentono di sospendere le normali procedure Statutarie per un periodo di tempo non superiore a un anno, dopo di che decadono e se c'è necessità vanno riproposti. 

  

Tutti i provvedimenti riguardanti o i singoli Soci o disposizioni economiche necessitano di una verifica in sede di Assemblea. In caso di voto contrario si applicano le norme all'Art 11 par. 9. 

  



Art.13 Presidente Federale 

  

Il Presidente Federale Nazionale […] presiede il Consiglio Federale e l'Assemblea Generale; […] convoca l'Assemblea Generale ordinaria e straordinaria; 





Art.17 Collegio dei Sindaci 

  

Il Collegio dei Sindaci viene eletto dall'Assemblea […]

Compito del Collegio è sorvegliare la regolare gestione del fondo comune, esaminare i libri contabili e redarre una relazione per l'Assemblea Generale sull'andamento e la gestione economica della F.I.G.G.. 

  

Il Collegio ha facoltà di riunire in seduta straordinaria l'Assemblea Generale dei Soci. 

 

 

Art.17 Bis Il Consiglio dei Saggi 

  

Il Consiglio dei Saggi è un organo consultivo della Federazione. Si diventa Consiglieri su invito del C.F. o su proposta votata dall'Assemblea. 

[…]



  

Art.20 Mozioni di sfiducia 

  

[…]

Le mozioni di sfiducia possono essere presentate, da almeno 20 Soci Effettivi, nei confronti di uno o più membri degli Organi Federali che abbiano dimostrato incapacità o negligenza nel ricoprire le cariche a loro assegnate, o che abbiano commesso gravi irregolarità.  

Tale mozione va inclusa nell'ordine del giorno della prima riunione ordinaria dell'Assemblea Generale. 

  

Un voto favorevole da parte del CF o dell'Assemblea comporta la perdita immediata delle eventuali cariche ricoperte all'interno dell'Associazione. 

  



Art.23 

  

L'eventuale quota di iscrizione e le quote associative vengono proposte dal C.F., e votate dall'Assemblea. 

    

È facoltà dell'Assemblea deliberare su proposta del C.F. una differenziazione della quota annuale. Oltre a ciò l'Assemblea può deliberare modificatori di prezzo basati sull'appartenenza a classi specifiche. 

 

 

Art.24 

  

I bilanci preventivi e consuntivi vengono esaminati dal C.F., che provvederà a depositarli presso la sede della Federazione e dei Club principali a disposizione dei Soci, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea che dovra' approvarli. 

  



Art.25 

  

La definizione delle procedure elettorali e di voto viene fatta sul Regolamento con i seguenti vincoli procedurali: 

  

- elezioni a carattere federale (C.F., Sindaci) necessitano di un voto favorevole del C.F. e dell'Assemblea avente i 2/3 dei voti favorevoli, convocata anche in seconda convocazione. 

- elezioni o votazioni a carattere C.F. (Commissioni), vengono deliberate dal C.F. e ratificate dall'Assemblea con maggioranza semplice.





Art.26 Lo Statuto 

  

Le proposte di modifica dello Statuto possono essere avanzate dal Presidente, dal Consiglio Federale o da almeno 10 Soci Effettivi. Esse vanno inserite nell'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea Generale, e verranno approvate con il voto favorevole di almeno 3/4 dei presenti. Detta seduta è valida solo con la presenza di 1/2 degli iscritti aventi diritto di voto. 

  

Le proposte di modifica dello Statuto dovranno comunque essere presentate, per iscritto, al C.F. almeno 90 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea. 

  

In caso di reiterata mancanza del numero legale o di urgenza (deliberata dal C.F.) che motivi la necessità di una sicura presenza qualificata è consentito ai Presidenti di Club (in deroga all'Art 11 par 4) di rappresentare per delega sino a 20 iscritti. Tale delega vale solo ed esclusivamente per le modifiche dello Statuto e non per le altre votazioni dell'Assemblea. 

  



Art.30 

  

La F.I.G.G. è costituita a tempo indeterminato; essa potrà essere sciolta col voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci Effettivi presenti ad una Assemblea straordinaria convocata per l'occasione; detta Assemblea sarà valida solo con la presenza di almeno 3/4 dei Soci Effettivi iscritti alla Federazione. 

  



Art.33 

  

Il Consiglio o l'Assemblea Generale può ricorrere a referendum per conoscere il parere dei Soci su questioni che interessino la vita federativa. 

  

  

  

  

Aldo Podavini


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Ultimo aggiornamento/Last update: Tue Dec 29 17:36:37 MET 1998
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