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Assemblea FIGG |
Marco Vajani - 5 novembre 1998 |
Egregi soci della FIGG, ho ricevuto una comunicazione del cf (consiglio federale) che mi notifica l’espulsione dalla federazione. So che identico provvedimento è stato preso nei confronti di Raffaella Giardino. Per quanto mi riguarda il provvedimento si basa sugli articoli 9A e 9F del regolamento. (art. 9A : la divulgazione di notizie federali riservate o diffamare il nome della federazione e del consiglio federale possono essere motivo di espulsione) Nella delibera si precisa il comportamento oggetto del provvedimento, rispettivamente nei confronti del cf e della federazione : (minacciando cause e ingiuriando diversi suoi membri) e (diffondendo voci sulla stessa all’estero). Il provvedimento di espulsione deve essere confermato, su richiesta dell’espulso, dai soci presenti all’assemblea generale. Se sarete presenti, o avrete dato il vostro voto in delega, parteciperete ad una votazione; forse non ci sarà tempo e modo per chiarire tutti gli aspetti della vicenda, per questo vi propongo qui e fin d’ora il mio punto di vista. Dal punto di vista del diritto non concordo con il provvedimento del cf: a) non ho divulgato notizie riservate Ho inviato al segretario della Federazione Europea Alan Held copia di una lettera ufficiale della federazione e copia del giudizio dei Probi Viri sul comportamento del cf. Entrambi i documenti erano quindi di pubblico dominio. L’oggetto era la decisione del cf di inviare in Giappone un socio che non aveva nessun punto nell’apposita classifica discriminando i soci che invece ne avevano. b) non ho diffamato il nome... Secondo i Probi Viri a cui mi sono rivolto in prima istanza per contestare questa decisione, che rappresentano il livello massimo di giudizio in seno alla federazione, il comportamento del cf è definito quantomeno "una leggerezza". Il mio dizionario della lingua italiana suggerisce queste interpretazioni di leggerezza: n mancanza di controllo nel comportamento, indice di scarsa serietà e di frivola noncuranza. n azione che denota scarso senso di responsabilità e di temperanza Chiunque può verificare leggendo la lettera da me inviata a Held, che il mio giudizio non si discosta molto da quello dei Probi Viri, anche se avrei definito "una grave scorrettezza" il comportamento del cf. Per quanto riguarda le motivazioni: a) minacciando cause... Minacciando cause vuol dire che ho espresso l’intenzione di rivolgermi alla giustizia ordinaria, la legge insomma, per contestare un comportamento del cf che ritenevo e ritengo di scarsa serietà, di scarsa responsabilità e anche peggio. Io vi chiedo se si può punire qualcuno perché vuole rivolgersi alla legge, alla Legge dico, mica alla Mafia. b) ...e ingiuriando diversi membri Ho avuto diversi incontri e telefonate con diverse persone. Può darsi che nel calore della discussione mi sia sfuggito qualche epiteto anche se non ci giurerei. Qui, però, si trattava di conversazioni private; invito il cf a trovare un documento o un discorso ufficiale nel quale io supero i limiti del consentito e lo invito quindi a denunciarmi per diffamazione. c) diffondendo voci sulla stessa all’estero Io credo che il diritto di opinione sia inalienabile. Se io penso che il cf si sia comportato male, e lo penso, niente e nessuno mi può impedire di parlarne con chi mi pare. Se supero i limiti della decenza mi si può denunciare per diffamazione. Io vi chiedo se si può punire qualcuno per le sue opinioni. Confidando che non vorrete confermare questo provvedimento vi saluto e vi auguro buon Go,Marco Vajani
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Ultimo aggiornamento/Last update: Tue Dec 29 17:36:20 MET 1998
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