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Assemblea FIGG

Indice


Enrico Tognoni - 2 novembre 1998

Nota del moderatore

In seguito a un disguido nello smistamento della posta è stata pubblicata una versione del "Commento al regolamento" di Enrico Tognoni (msg. n. 2) diversa da quella che egli intendeva effettivamente pubblicare, in pratica solo una bozza redatta "a caldo". Doverose scuse quindi all'autore e ai lettori dell'area. Questa (msg. n. 4) è invece la versione di cui Enrico ha chiesto la pubblicazione.


Federazione Italiana Giuoco Go
 
Regolamento Federale
Versione aggiornata al 3/9/98

Il commento al regolamento precedentemente esposto non era mia volontà che fosse pubblicato, mi è servito da spunto per questa versione
vi espongo un articolo dello statuto, il quale peraltro è accessibile a tutti proprio come il suddetto regolamento nel sito Web ufficiale della federazione italiana..

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei Soci intervenuti, e si intende regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto; in seconda convocazione, entro sette giorni, qualunque sia il numero dei presenti.
Ogni Socio Effettivo può rappresentare per delega al massimo tre soci Effettivi.
L'Assemblea Generale dei Soci, oltre alle incombenze previste dal presente Statuto:
elegge ogni tre anni i Soci Effettivi che costituiranno il Consiglio Federale;
elegge, sempre ogni tre anni, 3 + 1 supplente Soci Effettivi che costituiranno il Collegio dei Sindaci;
approva i Bilanci e delibera su qualsiasi argomento inerente alla vita della Federazione.
e delibere, ove non sia diversamente previsto, vengono assunte a maggioranza semplice dei voti dei presenti.
L'Ordine del Giorno dei lavori dell'Assemblea viene stabilito dal C.F. e comunicato ai soci.
Qualora l'Assemblea non approvi la "Relazione morale-tecnico-finanziaria" presentata dal Consiglio Federale, gli organi ai punti b) e c) decadono, rimanendo in carica solo per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione di un'Assemblea Straordinaria dell'Associazione da tenersi entro il termine improrogabile di sessanta giorni dalla data di scadenza.

Come potete osservare lo statuto pone in altissimo grado la maggioranza dell'assemblea. , che assurge appunto a modello perfetto di espressione della volontà della federazione.
 
 

 

1.A Iscrizioni e rinnovi
 

La compilazione della domanda di iscrizione è l’avvio della procedura di ammissione alla Federazione. La domanda può essere consegnata a un membro del CF, a un Presidente di Club o a un suo delegato. Le domande verranno inviate al CF e considerate durante la prima riunione ordinaria.

Il CF ha 90gg dalla ricezione della domanda per accettare o respingere la stessa. Durante tale periodo il candidato viene considerato come "Socio provvisorio" (Art. 7C RF).

Lo spirito di questa norma, è sicuramente quello di garantire ai membri della federazione che essa si arricchisca di persone il cui valore morale ed etico sia indiscutibile, ovvero all'atto pratico, tende ad escludere i criminali, e tutte quelle persone che non abbiano in alcun conto le comuni norme del quieto vivere e del buonsenso.
Tuttavia qualsiasi ordinamento a mio parere, deve fare riferimento, ai principi ispiratori dell'ordinamento giuridico del paese cui appartiene. In parole povere, siamo tutti innocenti fino a prova del contrario, dunque sarebbe più in bello stile a mio avviso un regolamento che accogliesse tutti automaticamente, facendo salvi i doveri del CF, il quale deve sicuramente accertare  (anche se piu che accertare sarebbe meglio dire constatare, non si vuole dare funzioni di polizia al CF)che la persona richiedente, sia nella fattispecie una brava persona.
Per cui la mia proposta di regolamento dell'iscrizione si può formulare in questo modo, anche se sono certo non è il modo migliore:
Il CF ha 90 gg di tempo dalla ricezione della domanda, per impugnarla,

(???il nuovo iscritto sarà considerato come Socio provvisorio???) , oltre tale data, il socio acquisirà lo status pieno .
Lo statuto pone come condizione il pagamento della quota, 90 gg di attesa., sembrano essere
un'aggiunta ridondante, in realtà l'unica condizione richiesta è il pagamento della quota, trovo giusto che il regolamento preveda una sovrattassa qualora il pagamento sia effettuato in ritardo,
non trovo giusto che ci sia la possibilità di discriminare tra soci, nel trattaemento della quota,
direi che il socio che si iscrive la prima volta non dovrebbe essere tassato , il socio che rinnova si.
Qui sotto potrete leggere lo statuto, che mi sembra completamente in linea con la modalita sopraespressa.
Non mi sembra bello che il rifiuto ad iscrivere, sia immotivato come da statuto, questa è l'unica parte nello statuto che non mi sento di condividere.

art.8
Per acquisire la qualifica di Socio Effettivo occorre presentare domanda di iscrizione, versando ove stabilita la relativa quota. Le domande vengono esaminate dal Consiglio Federale (o C.F.) e la delibera di controllo sulla domanda di iscrizione viene comunicata all'interessato solo se negativa, senza obbligo di motivazione, con la restituzione delle quote eventualmente già versate, al netto delle spese postali. L'iscrizione decorre dalla data di accettazione della domanda.
 
 
 

Relativamente alla convocazione dell'Assemblea:
Mi permetto di fare osservare una discrepanza nello statuto, questi 2 articoli si contraddicono

L'Assemblea Generale dei Soci e' composta da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote associative e dai Soci a Vita; essa viene convocata in seduta ordinaria una volta all'anno, nella località e nella data fissata dal Consiglio Federale, con un preavviso di almeno 50, giorni mediante lettera o avvisi, (contenenti l'ordine del giorno della riunione), esposti nelle sedi di gioco.

L'Assemblea può essere convocata anche in sessione straordinaria, su richiesta di almeno 3 Consiglieri ovvero di almeno 1/3 dei Soci Effettivi, che dovranno inoltrare la richiesta motivata al C.F. che riunirà l'Assemblea con le stesse modalità di cui sopra e non più tardi di 50 giorni dalla presentazione della richiesta.

 

 

1.E Morosità
Questa norma sarebbe discriminatoria, nei confronti di alcuni soci. dunque. sarebbe più consono al regolamento fare decadere il socio moroso alla fine dell'anno sociale automaticamente cosa che renderebbe anche più semplice il censimento, e l'economia del materiale che viene per esempio spedito ai soci che non pagano la quota., giacchè esistono le norme che consentono comunque al CF di far decadere il socio per gravi motivi.
1In caso di morosità il CF può deliberare la perdita della qualifica di Socio (Art. 9 par b SF). Tale provvedimento può essere preso dopo sessanta giorni dalla accertata morosità. Tale provvedimento non è automatico ma può essere usato a discrezione del CF.
 

Il Socio che desiderasse re-iscriversi è tenuto a versare tutte le quote arretrate, è facoltà del CF respingere l’iscrizione.
Fermo restando che la quota fino ad oggi non è mai stata tale da essere inavvicinabile alle tasche dei più anche in caso di pagamento degli arretrati, si dovrebbe specificare che il socio che non comunica la sua volontà di dimettersi, viene considerato moroso per tutte le annualità non versate a partire dalla perdità dello status di socio in caso di mancata comunicazione delle dimissioni, appare evidente a tutti che andarsene senza salutare non è comportamente educato o da premiare,
Quanto alla facoltà di respingere l'iscrizione, vorrei ricondurre la normativa nel caso più ampio dell'iscirizione normale sempre allo scopo di evitare discriminazioni.
 

 

 
 

 

2.H Morosita’
Come precedentemente esposto, risulta poco gradevole sottoporre qualsiasi socio ad una condizione discriminatoria, ecco perchè sarebbe più utile fare riferimento agli articoli dell'iscrizione che già contengono i possibili casi contemplati da questo articolo.
Nel caso un Socio diventi moroso nei confronti della Federazione è passibile di perdita della qualifica di Socio (Art 9 par b SF). Questo provvedimento è deliberato dal CF dopo verifica con il Tesoriere. La perdita della qualifica è immediata e definitiva (non è soggetta a ricorso presso l’Assemblea in quanto non motivata da problemi disciplinari ma da un atto volontario del Socio)

Anche questa regola è contenuta nella casistica che regola il meccanismo dell'iscrizione.
Il Socio che desiderasse reiscriversi alla Federazione è tenuto ad esporre i motivi che lo hanno portato alla morosità e a pagare eventuali multe e/o arretrati maturati.

Nello spazio che intercorre la data ultima dell'iscrizione e la data del decadimento della qualità di socio, a mio avviso dovrebbe esserci l'integrazione della multa, mezzo del CF di sanzione contro un comportamento non educato del socio.
Un socio che non paga che socio è? bisognerebbe depennare i soci che non pagano.

La morosità inizia dal 31marzo ma il provvedimento di perdita della qualifica può essere deliberato dal CF solo a partire dal 31
maggio.

 

2.I Contributi, penali e multe

E’ facoltà del CF e dell’Assemblea deliberare contributi, multe o penali. Il non pagamento di tali sanzioni è motivo di provvedimento disciplinare.

I contributi, le penali e le multe vengono riportate qui di seguito:

- Penale per morosità nel pagamento della quota di iscrizione: viene applicata una penale di Lit. 20.000 (ventimila) ai Soci che non hanno regolarizzato la loro posizione entro il 31 marzo. Tale penale non si applica nei casi in cui il Socio abbia preso accordi  con il Tesoriere o con un altro membro del CF.
Anche qui appare evidente si verrebbe a creare una discriminazione tra soci, tre mesi di tempo sembrano più che sufficienti per definire la posizione del socio.

- Viene deciso un contributo di Lit. 150.000 (centocinquantamilalire) al Socio/i che vadano a una competizione extra-europea con rimborso. Tale contributo va versato prima della partenza, pena la perdita del diritto al viaggio stesso.

 

 

3.B Convocati dal CF

La convocazione ovviamente non è uno strumento arbitrario del CF, qui dovrebbe valere il metro del danno arrecato, ovvero se il socio con la mancata presentazione determina un danno a se' o ad altri, non potra' impugnare qualsiasi delibera presa dal CF o dall'Assemblea, che lo sanzioni o lo danneggi a causa della sua negligenza, sarà considerata negligenza l'assenza senza preavviso.D'altro canto la punizione o la perdita per non potere essere impugnati dovranno essere commisurati al danno provocato ciò presuppone che qualora il socio provveda a riparare alla propria negligenza non possa essere oggetto di sanzioni

Il CF ha facoltà di convocare qualsiasi Socio a una sua riunione per delucidazioni o per particolari problemi. E' obbligo per il Socio convocato di presentarsi alla data e nell'ora indicata. In caso di impossibilita il Socio deve far pervenire una giustificazione scritta entro 10gg. dalla data indicata. Il non presentarsi, o la presentazione di motivi non validi può essere motivo per sanzioni disciplinari.

 

3.C Presenze a un CF

Possono presenziare alle riunioni del CF oltre ai Consiglieri e ai convocati (art 3.B) anche i rappresentanti di Club, nella misura di uno per Club (Art 18 ter par 4 SF).
In realtà i lavori del CF fatte salve le norme della privacy dovrebbero essere aperti ai soci senza diritto di parola o voto, su richiesta scritta dovrebbero avere il diritto di presentare mozioni alle riunioni del CF, per motivi di fattibilità il CF potrà ridurre il numero dei partecipanti (osservatori) ovvero se non ci stanno 100 persone nella sede di convocazione.....d'altro canto se si possono proporre mozioni in assemblea, non si vede perchè dovrebbero essere posti dei vincoli alle riunioni del CF.
Per fare un esempio, queste modifiche al regolamento possono essere discusse in Assemblea in 3 ore? sarebbe più logica che fossero visionate dal CF, almeno da ridurre il lavoro dell'assemblea qualora il CF rigettasse del tutto o in parte le proposte.
Viceversa potrebbe farle proprie e presentarle in blocco all'accettazione dell'assemblea per esempio.

I rappresentanti che desiderino intervenire lo debbono far presente al Segretario il quale si premurerà di avvisarli della data di convocazione.

3.D Visione della corrispondenza

Il discorso sulla segretezza non dovrebbe toccare la fed. go, salvo il diritto alla privacy è ovvio che in determinati casi la segretezza è necessaria, tuttavia tutte le delibere del CF nel momento in cui entrano in vigore, o nel momento in cui diventano ufficiali nei loro effetti, devono esserere disponibili, ovvero consentire al CF di operare in segretezza è necessario, ma non nella misura in cui questo operato diviene effettivo nel momento cioè in cui produce un effetto. Oltre alle delibere anche la corrispondenza degli organi ufficiali verso la figg e viceversa.Mi sembra ragionevole evitare le gerarchie di segretezza o altri meccanismi che violino di fatto o in linea di principio l'ideale della trasparenza e della certezza delle azioni.
Sarei lieto di conoscere i casi in cui ad es. può vigere la segretezza.
Gli atti ordinari, i verbali, e i bilanci sono di pubblico dominio per i Soci. Per la corrispondenza e per i rimanenti materiali vigono le seguenti norme:

- Il Presidente federale ha accesso a tutto

- Il CF ha le seguenti priorità d'accesso: Segretario> Tesoriere> Vice-Presidente>5° Membro> altri membri

- Il CF ha la facoltà di visionare la corrispondenza dei Presidenti di Club.

 

3.E Livelli di riservatezza

Per particolari motivi e facoltà del CF apporre un livello di riservatezza su alcuni atti.
Come dicevo, al CF  compete il compiere azioni segrete, queste però una volta che abbiano determinato un risultato, o che abbiano esaurito la loro funzione, dovrebbero essere conoscibili.
Es. l'elezione di un candidato all'estero gli atti compiuti segretamente dovrebbero diventare pubblici ad elezione avvenuta, a prescindere dal risultato.
 

 
3.H Allontanamento dal CF

Un membro del CF può venire allontanato con voto interno dello stesso (con maggioranza dei 2/3). I motivi di tale voto possono essere le assenze (art.3A) o il suo comportamento non consono alla carica ricoperta.
Farei salvo il diritto al ricorso in Assemblea. dato che è un organo eletto dall'assemblea, e porrei il problema della definizione di tale materia oggetto dello statuto.
Vorrei aggiungere comunque  che ad un membro eletto dall'assemblea non dovrebbe mai essere negata la facoltà di parola o la presenza ad un'assemblea, fatto salvo il diritto del presidente del richiamo all'ordine.

5.E Partecipazione a tornei internazionali

A regolamentazione del punto il CF ha approvato diversi documenti, in allegato. Tali documenti sono di ausilio al CF nella scelta.

Questa regola contravviene ogni principio di certezza e uguaglianza  del diritto.
Comunque la scelta definitiva di qualsiasi rappresentante della FIGG spetta al CF, e non è sindacabile, se non presso l’Assemblea generale.

 

 
Parte VII

 

VOTAZIONI
Fonti, tipologie, voto segreto, voto palese, procedura di votazione, voto con scheda, referendum
 

E' modalità generalmente diffusa, che a fronte di n candidati, ogni singolo votante abbia a disposizione un numero di preferenze  n-(n/4) (per esempio, non necessariamente n/4) dove n è il numero di candidati che possono essere eletti, per garantire che tutti partecipino al controllo e alla costruzione delle attività in modo democratico.
Ritengo comunque che questo tipo di regole non possa essere materia di regolamento bensi di statuto, essendo di per se evidente quanto questa normativa influisca di fatto nella vita sociale.

 

 

 

 

 

7.G Referendum

Il referendum è un'altro argomento senz'altro materia papabile dello statuto

 
 
 

9.A Provvedimenti disciplinari

Esistono tre provvedimenti disciplinari:

- l'ammonizione, che non dà alcuna limitazione né sull'attività federativa né su quella agonistica;
- la sospensione, per un periodo sino a sei mesi;

- l'espulsione (radizaione)

La sospensione o radiazione del socio è altro argomento senz'altro materia statutaria, solo l'Assemblea dovrebbe avere il diritto di deliberare a riguardo, solamente il CF o un suo organo  e l'assemblea dovrebbero avere il diritto di proporre la delibera.
La sospensione e la radiazione sono misure disciplinari prese in seguito a gravi e comprovati motivi. Solo il CF e l'Assemblea Generale possono deliberare tali provvedimenti.

Il CF prima di deliberare un provvedimento disciplinare ha facoltà di interpellare il consiglio dei probiviri.

Il periodo di sospensione può durare sino a sei mesi, durante tale periodo é fatto divieto al Socio di partecipare a competizioni goistiche (nazionali o estere) o di rappresentare in qualunque modo gli interessi della Federazione.

La sospensione comporta la perdita di eventuali cariche ricoperte all'interno della Federazione.

Il Socio sospeso mantiene il diritto di voto all'interno dell'Assemblea ed é soggetto al pagamento delle varie quote federative.

Ripetute sospensioni sono motivo sufficiente per proporre l'espulsione del Socio.

Il Socio espulso ha trenta giorni (30gg) di tempo dal ricevimento del provvedimento per fare ricorso contro il medesimo. Mediamte lettera raccomandata o fax scritta al Presidente o al Segretario, in mancanza di tale ricorso il provvedimento diventa esecutivo dalla data di delibera del CF (Art 9 par C SF)

In caso di ricorso da parte del Socio il provvedimento di radiazione viene discusso e votato in Assemblea.

La divulgazione di notizie Federali riservate o il discreditare il nome della Federazione (e del CF) presso altre Associazioni può essere motivo per una proposta di espulsione.

L’espulsione può essere anche votata in’Assemblea, in questo caso (cioè senza la precedente delibera del CF) necessita una maggioranza di 2/3 dei votanti a favore del provvedimento, in un’Assemblea alla quale vi siano rappresentati almeno 1/4 dei Soci.

 
 

 
 

9.F Perdita della qualifica di Socio

Nel caso un Socio dovesse perdere la qualifica di membro della FIGG (per rinuncia, morosità o espulsione) viene a perdere tutte le qualifiche e/o privilegi che detiene nella Federazione stessa. Qualora lo stesso ridiventasse Socio non potrà riavere tali privilegi se non riguadagnandoli (ad esempio; cariche interne,: punteggi per graduatorie e liste per rappresentanza all’estero.)

La persona che essendo stata Socio desiderasse reiscriversi alla Federazione, ove avesse perso tale qualifica per morosità o espulsione, è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione una lettera che esponga i motivi dela domanda stessa in cui spiegare I motivi che lo spingono a riassociarsi. In questo caso è tenuto a versare le quote arretrate (con eventuali penali) sino ad un massimo di quattro anni. Il CF può "cancellare" tale debito considerata la lettera di accompagnamento alla richiesta di reiscrizione.

Come ho prima sostenuto, un socio può essere espulso solo dall'Assemblea, dunque solo l'Assemblea, logica vorrebbe. dovrebbe avere voce in capitolo, aggiungo che richieste di reintegro dovrebbero  essere possibili solo dopo un certo numero di anni dall'espulsione salvo che tale espulsione sia viziata da errore.
Parte X
 
L’ASSEMBLEA GENERALE
Compiti, solgimento, interventi, regolamento

 Mi permetto di fare osservare una discrepanza nello statuto, questi 2 articoli si contraddicono

L'Assemblea Generale dei Soci e' composta da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote associative e dai Soci a Vita; essa viene convocata in seduta ordinaria una volta all'anno, nella località e nella data fissata dal Consiglio Federale, con un preavviso di almeno 50, giorni mediante lettera o avvisi, (contenenti l'ordine del giorno della riunione), esposti nelle sedi di gioco.

L'Assemblea può essere convocata anche in sessione straordinaria, su richiesta di almeno 3 Consiglieri ovvero di almeno 1/3 dei Soci Effettivi, che dovranno inoltrare la richiesta motivata al C.F. che riunirà l'Assemblea con le stesse modalità di cui sopra e non più tardi di 50 giorni dalla presentazione della richiesta.

 
 

 

10.D Regolamento

Il presente regolamento viene istituito per gestire l’Assemblea e per permettere un suo svolgimento senza problemi.
Ritengo oneroso sotto alcuni aspetti per il socio questo regolamento dell'assemblea.
Anzitutto la proposta di mozione può essere inoltrata solo 90gg prima, un po troppi, poi non è prevista alcuna limitazione ai poteri del Presidente riguardo all'introduzione di nuove mozioni, es. non è concessa l'introduzione di mozione, e la sua discussione nonchè votazione se presentata da un certo numero di delegati, questo mi sembra un limite molto grosso, posto all'assemblea.
Inoltre il Presidente può dare o togliere la parola, ma ritengo che sia facoltà dell'assemblea concedere o togliere parola ad uno o piu membri che ne facciano richiesta per discutere di qualsiasi argomento, qualora il presidente neghi la possibilità di introdurre e votare una mozione.

Presidente - Presiede l’Assemblea il Presidente Federale o un suo delegato, il Presidente è l’unico con facoltà di dare la parola o toglierla. Il Presidente ha facoltà di proporre una modifica dell’ordine di discussione dei punti all’Ordine del giorno.
 
 
 
 
 

Mozioni d’ordine sono particolari mozioni che prendono priorità sullo svolgere dell’Assemblea. Tali mozioni possono essere

- richiesta di voto

- richiesta di sospensione (per non più di 15 min e su approvazione del Presidente)

- richiesta di cambiamento dell’ordine della discussione dei punti dell’OG (con approvazione del Presidente)

- richiesta di votazione segreta

- altre richieste

Il Presidente decide se la mozione d’ordine è ammissibile o meno, la mozione va votata con voto palese e passa con la maggioranza semplice dei voti. regolamento
 

10.E OG e votazioni

L’Ordine del Giorno dell’AG viene fissato dal CF (Art.11 SF par 7). Una volta approvato l’OG viene comunicato ai Soci tramite gli organi di diffusione della Federazione (Stone Age, sito web etc.)
 
 

I singoli Soci possono inviare punti da inserire nell’OG, termine ultimi per la presentazione di tali punti è 90gg prima dell’AG stessa. I punti pervenuti dopo tale data verranno discussi tra le "varie ed eventali". E’ facoltà del CF ammettere punti pervenuti dopo tale data o aggiungerne di nuovi all’OG.

E’ ammessa votazione solo sui punti dell’OG, tutti gli altri punti pervenuti e le discussioni sotto la voce "varie ed eventuali" non possono essere votate.

 
Parte XI
 
Partendo dai criteri del punto B par1, si va a scalare (seguendo la forza dei giocatori). La partecipazione a eventi di tipo Int2 e in taluni casi di Eur2 (i più onerosi), non conteranno ai fini del computo di rotazione.
I Criteri di supporto sotto esposti, sono tali da non determinare una regola certa e uguale per tutti i soci, tali principi sono assoluti  e inderogabili per qualsiasi regola posta al fine di garantire i diritti di un'ordinamento composto di Eguali.
Mi auguro che a tal proposito non manchino le proposte per sanare questa vacanza del diritto. Questo sarà anche utile ad evitare motivi di malumore, pregiudizion, sospetto e soprattutto litgiosità.-

C) Criteri di supporto

- Reperibilità. La reperibilità può incidere sull’ordine di chiamata e determinare "scavalcamenti", Il CF tenterà di evitare tali situazioni.
 

- Urgenza. Per motivi di urgenza è possibile che avvengano deroghe all’ordine di chiamata.

- Invertimento ordine chiamata. In caso di giocatori che presentino potenzialità "alte", o per speciali motivi, potrà darsi il caso di permute nell’ordine di chiamata.

- Competenze. In particolari casi in cui necessitano specifiche competenze (Tecniche, di gioco, burocratiche, ecc.), è possibile modificare l’ordine di chiamata. Tali casi sono rari e non attivamente ricercati dal CF.

- Rappresentanza. In particolari casi ove necessita la rappresentanza specifica (Presidente, Campione Italiano in Carica, etc.) si derogerà alla normale procedura.

- Richieste, in caso di specifiche richieste da parte degli organizzatori possono avvenire dei cambiamenti dell’ordine di chiamata.
 
 

2.A Fondi della Federazione

Supponiamo che un mecenate delle arti orientali stipuli un lascito in favore della federazinoe go, non essendo socio, come potremmo incamerare tale lascito? oppure il socio che muore, perde automaticamente lo status di socio, non potremmo dunque incamerare il lascito eventuale la donazione di un ente pubblico? sarebbe meglio aggiungere  qualsiasi altro acquisto che risulti favorevole alla federazione.
I fondi della FIGG sono costituiti dalle quote di iscrizione, dalle sottoscrizioni straordinarie, dalle donazioni dei Soci e da eventuali incassi relativi all'organizzazione di manifestazioni oltre che da introiti pubblicitari e per sponsorizzazioni (Art 22 SF).
 
 

1.B La tessera

Se si parte dal presupposto che un socio è meritevole di esserlo a priori, e  che semmai va dimostrata la sua incapacità in questo senso, parrebbe più consono, attribuire alla tessera un mero valore di riconoscimento, dunque l'unicità non è in se e per se una caratteristica rilevante del socio.
La tessera Federale é l'unico documento valido ai fini del riconoscimento della qualifica di Socio, essa sarà consegnata al Socio all'atto dell'accettazione della sua domanda di iscrizione (Art.27 SF)
 

In caso di smarrimento della sopramenzionata farà fede il Registro dei pagamenti redatto dal Tesoriere.
 

In questo caso verrebbe a decadere la necessità di questa norma, se no ricadremmo un po' nel paradosso che una persona per essere viva, debba esibire un valido documento che ne attesti incofutabilmente l'esistenza.
Il CF può delegare un Presidente di Club al rilascio delle tessere, tali tessere devono essere ratificate dal CF per diventare valide a tutti gli effetti (Art8. par7 SF).
 
 

1.C Censimento giocatori e materiali

Il Segretario cura l'aggiornamento del censimento dei giocatori; Soci e non. E' dovere di ogni Socio il comunicare al Segretario eventuali cambiamenti di domicilio o altri dati entro 30gg. dall'avvenuto cambiamento.
La necessità per la federazione di comunicare con i propri soci in maniera certa e pronta, determina l'esigenza della correttezza dei dati anagrafici delle persone, tuttavia impegnare il socio a comunicare entro una tal data il cambio di residenza, implica un onere per il socio che non è necessario, soprattutto nella misura in cui dal suo comportamento negligente glie ne derivino soltanto svantaggi.
IL SOCIO CHE NON COMUNICA IL PROPRIO INDIRIZZO CORRETTAMENTE, NON POTRA' VANTARE DIRITTI PER DANNI CAUSATI DALLA PROPRIA NEGLIGENZA (TIPO CHE NON GLI SPEDISCONO STONE AGE O I BOLLETTINI) ma anche sanzioni e multe ovviamente commisurate al danno provocato.

IL CLUB ATTRAVERSO IL PRESIDENTE DEVE COMUNICARE I IL BILANCIO E I GLI ISCRITTI.AL TESORIERE DELLA FEDERAZIONE entro il 31 marzo (vincoli stretti come 30 gg metterebbero i presidenti in condizioni di continua irregolarità )
E’ dovere di ogni Presidente di Club comunicare i pertinenti dati del Club. Il Tesoriere censisce le proprietà della Federazione e ne é responsabile. Tiene inoltre l'elenco dei materiali dei Club federati i quali sono tenuti a comunicare l'eventuale possesso di materiali e ogni sua variazione, entro 30gg.

 

1.D Prestiti di materiale della Federazione

Il CF si occuperà della gestione dei prestiti dei materiali della Federazione ai Club o ai singoli Soci che ne facciano richiesta. Tale richiesta di materiali deve essere inoltrata al CF che provvederà alla sua evasione, se approvata, compatibilmente con le esigenze della Federazione.

IL CF SI OCCUPA DEL PRESTITO DEL MATERIALE DELLA FEDERAZIONE (PERCHE' RIDURRE SOLO AGLI ISCRITTI IL PRESTITO , LA DIFFUSIONE DEL GO NON PASSA NECESSARIAMENTE DAGLi ISCRITTI) QUALORA IL CF CONSTATI L'EFFETTIVA UTILITA PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI DELLA FEDERAZIONE. IL MATERIALE PUO ESSERE PRESTATO A TERZI NON SOCI.

Il prestito di materiale può essere fatto solo a Club o Soci in regola con i pagamenti. In caso di smarrimento dei materiali, se in comprovata buonafede, non verrà richiesto il risarcimento, é però possibile la richiesta per particolari attrezzature di un deposito.
I CLUB O I SOCI NON IN REGOLA CON LE QUOTE POSSONO ACCEDERE AL PRESTITO QUALORA IL CF NE CONSTATI L'EFFETTIVA UTILITA.  (ANCHE QUI PERCHE PRIVARSI DELLA LIBERTA DI AZIONE A TUTTO CAMPO)
IL MATERIALE DETERIORATO O RESO IN ALTRO MODO INUTILIZZABILE, NON DOVRA ESSERE RISARCITO SE COMPROVATA LA BUONA FEDE. IL CF SI RISERVA LA GARANZIA DEL DEPOSITO NEI CASI CHE RITIENE OPPORTUNI.. Ovvero da un lato, si aumentano le possibiltà del prestito dall'altro si aumentano le garanzie-
 
 

1.G Tutela della privacy

In ottemperanza alla legge sulla privacy (legge 675 del 31 dicembre 1996) la Federazione si è adeguata alle normative di legge. Ogni Socio all’adesione ha l’obbligo di compilare la nota informativa (Allegato 11.I RF), la non compilazione della stessa non potrà dar luogo all’iscrizione dello stesso.
POSSONO ACCEDERE ALL'ISCRIZIONE SOLO I SOCI CHE COMPILANO LA NOTA INFORMATIVA RELATIVA ALLA LEGGE SULLA PRIVACY(LEGGE.--------)

 
Parte II
 
 
 

2.B Quote di iscrizioni annuali, sottoscrizioni straordinarie

Le quote di iscrizione e le quote annuali E LE SOTTOSCRIZIONI STRAORDINARIE  vengono stabilite dall'Assemblea nell'ultima seduta dell'anno in corso.
Tuttavia riguardo al discorso sottoscrizioni a singoli soci o singoli club, vorrei dire che il patto leonino è vietato dalla legge

... Decadrebbe la necessità di questo articolo gia contenuto nel precedente
Nell'eventualità di dover far fronte ad una spesa superiore alle possibilità di bilancio, l'Assemblea potrà deliberare una sottoscrizione straordinaria a carico dei singoli Soci o dei Club associati, stabilendone anche le modalità di pagamento.

questa regola presenta da un lato la necessità di essere protetta onde evitare situazioni di smisurata iniquità , la richiesta di una sottoscrizione straordinaria deve giustamente essere vincolata ad uno stato di necessità, non escluderei a priori la possibilità che l'assemblea determini tale sottoscrizione anche quando non prevista dal CF. Ma ahime il vero punto dolente è che la sottoscrizione straordinaria essendo un esborso imposto a tutti i soci, ed essendo anche un onere cogente per il socio qualora venga votato dall'assemblea, dovrebbe essere regolata dallo dallo statuto.
Le quote e le eventuali sottoscrizioni straordinarie, vengono stabilite vista la relazione sul bilancio che il CF, o per esso il Tesoriere, presenta all'Assemblea (Art 16 SF)
 

9.B Il Consiglio dei Probiviri
I ProbiViri sono un'organo senza poteri decisionali effettivi, sia il CF, sia il candidato oggetto del giudizio possono ricorrere all'Assemblea, gli effetti della loro decisione sono comunque vincolati al gradimento del CF, non si ravvisa dunque alcuna differenza tra i ProbiViri e una Commissione di supporto, per il CF, senza poteri.
Dunque mi sia concesso affermare l'assurdo giuridico di chi voglia contestare l'operato del CF nelll'appellarsi ai ProbiViri i quali esprimono di fatto  un mero parere.
Con delibera interna il CF ha deciso di istituire il "Consiglio dei Probiviri". Tale Consiglio ha il compito di valutare eventuali azioni disciplinari e di raccogliere le rimostranze dei Soci circa eventuali presunte violazioni del regolamento, dello statuto o di qualsiasi azione avvenga all’interno dell’Associazione.
 

Il Parere dei Probiviri viene espresso al CF il quale rattifica (o respinge) la decisione presa. In caso la decisione venga respinta andrà ridiscussa in Assemblea Generale.
 

2.C Acquisto di materiali

In fin dei conti in questo paragrafo si determina un limite di spesa, cui può però derogarsi in casi particolari di urgenza. inoltre vie è un limite di spesa ovvero che sia pari alle entrate, che a mio parere andrebbe implementato di un'eccezione.
L'acquisto di materiali può essere deliberato dal CF, quando l'importo di spesa presunta non sia superiore a £ 20.000.000 annue; negli altri casi la delibera deve essere approvata dall'Assemblea Generale.

Il CF può, nei casi di effettiva urgenza, superare i limiti di spesa imposti; in questo caso è necessaria la ratifica di tali provvedimenti in sede di Assemblea Generale.

A mio parere questo è l'unico articolo realmente necessario che andrebbe completato, tenendo conto, che la sottoscrizione straordinaria è un diritto dell'assemblea, dunque perchè non anche la spesa straordinaria?
In nessun caso é consentito al CF deliberare spese superiori alla disponibilità di cassa SALVO PARERE FAVOREVOLE DELL'ASSEMBLEA E DEL PRESIDENTE..

 

2.D Finanziamenti e manifestazioni

Tutta la disciplina a mio avviso può essere regolamentata dai due articoli in stampatello.
LA RICHIESTA DI FONDI O MATERIALI VA PRESENTATA IN FORMA SCRITTA ABBINATA AD UN PREVENTIVO DI SPESA AL SEGRETARIO DEL CF O AL TESORIERE ALMENO CON 120 GG DI ANTICIPO, VICEVERSA LA RICHIESTA VIENE VALUTATA A DISCREZIONE DEL CF IN MERITO AI CRITERI DI FATTIBILITA' E OPPORTUNITA', IL CF RISPONDE' ENTRO 30 GG
 IL CF PUO RICHIEDERE LA RIPETIZIONE DELLA RICHIESTA CORREDATA DELLE INFORMAZIONI CHE RITIENE NECESSARIE. (Se non presenti la richiesta 120 gg prima, comunque ritengo che sarebbe meglio presentare la richiesta almeno un giorno prima della riunione del CF e il tempo in tal caso dovrebbe essere comiisurato dal CF per i tempi di realizzaizone etc etc)
 

La Commissione Tecnica (vedi punto 5.A) o il Club proponente una manifestazione (quando quest'ultimo faccia richiesta di fondi o materiali alla Federazione), devono presentare al CF almeno 120gg prima della data prevista per lo svolgimento, una relazione sulle necessità tecniche e finanziarie relative all'organizzazione della manifestazione, segnalando anche eventuali fonti di possibili finanziamenti derivanti da sponsorizzazioni. La relazione deve specificare le caratteristiche della manifestazione (e nel caso di torneo le modalità di partecipazione, svolgimento, turni, tempo, ecc.). Al tempo stesso deve essere presentato un preventivo di massima di spesa; detto preventivo dovrà essere approvato dal CF, che sulla base delle spese presunte elargirà i finanziamenti. Il CF é tenuto a rispondere entro 30gg. a tali richieste.
 

Si potrebbe eliminare questo articolo
In caso di manifestazioni organizzate da Club e finanziate dalla Federazione eventuali attivi o passivi vengono gestiti come specificato nel punto 2.E.

Le eventuali e successive variazioni del preventivo di spesa devono essere tempestivamente comunicate al CF, e da esso approvate.
LE VARIAZIONI DEI PREVENTIVI DI SPESA  DEVONO ESSERE APPROVATE DAL CF
 

2.E Utili e passivi derivanti da manifestazioni

I passivi di cassa derivanti da manifestazioni organizzate da un Club e finanziate, totalmente o parzialmente, dalla Federazione, sono coperti dalla Federazione stessa solo nel caso in cui il preventivo di spesa presentato (punto 2.D) abbia avuto il parere favorevole del CF.
LA FEDERAZIONE RISPONDE DEI PASSIVI DERIVANTI DA MANIFESTAZIONI , DI CLUB, DI SOCI E DI ALTRI ORGANI DEI QUALI ABBIA APPROVATO IL PREVENTIVO DI SPESA E BENEFICIA DEGLI UTILI DERIVATI IN BASE AGLI ACCORDI  PRESI CON GLI STESSI.
Ovvero metterei la federazione di compiere atti in relazione con terzi non membri della federazione, in modo da rendere la diffusione del go ancora più semplificata, pensavo per esempio all'organizzazione di tornei o manifestazioni con altre federazioni o enti pubblici, la collaborazione con eventuali altre associazioni di go etc....
 

Gli eventuali utili saranno suddivisi secondo accordi presi di concerto preventivamente tra: Club, organizzatori e Federazione.
 

 

2.F Rimborsi spesa

IL  CF AUTORIZZA I RIMBORSI SPESE non ritengo veramente necessario specificare i casi in cui il CF rimborsa i soci, o eventuali terzi che abbiano compiuto atti in favore o per conto della federazione  dato che comunque il CF è vincolato da limiti di spesa e comunque il suo operato e sottoposto a giudizio dell'assemblea.
Ove necessario, é previsto il rimborso di spese sostenute da un Socio per conto della Federazione.

Tale rimborso é concesso solo nei casi documentati e dietro autorizzazione del CF.

 
3.F Regole per la verbalizzazione degli atti

Queste norme regolano la chiarezza delle delibere, ma comunque sembrano eccessive, sosterrei un generico dovere alla chiarezza delle delibere e alla riconoscibilità cronologica e all'individuazione dei soggetti che le determinano numero sequenziale, data firme in calce (la doppia copia del documento da depositare al tribunale etc .,. etc... sarebbe ridicola se la proponessi :).
Per i verbali di CF e di Assemblea e per le eventuali commissioni si stabiliscono le seguenti norme di comportamento:

a- In caso di CF o di Assemblea é il Segretario a curare la trascrizione, in altri casi si individuerà un responsabile.

b- Per la trascrizione degli atti della Federazione verranno usati libri appositamente preparati, nel caso delle commissioni dovranno essere autenticati dal CF.

c-Una volta trascritto il verbale esso é chiuso con l'apposizione della firma "per presa visione" del Presidente, nel caso delle commissioni del responsabile nominato.

d- Le annotazioni devono essere consequenziali in ordine cronologico, e non vanno lasciati spazi bianchi.

e- Non possono essere effettuate sbianchettature o altro, l'unico metodo di cancellazione valido é l'annullamento mediante una linea tracciata in rosso sulla parte da correggere. A fianco della correzione deve essere riportata la firma della persona che ha effettuato la stessa e la data in cui é stata eseguita.

f- verrà fatta comunicazione ai Soci di tali riunioni mediante scritti o pubblicazione nel sito Internet della Federazione.

g- I verbali cartacei possono essere sostituiti con la pubblicazione sul sito web della Federazione. In tale caso farà fede la data di invio del messaggio in posta elettronica. Ogni variazione del verbale sul sito necessità di un apposita spiegazione da allegare in fondo al documento sul sito stesso.
 
 
 
 
 

Enrico Tognoni


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Ultimo aggiornamento/Last update: Tue Dec 29 17:36:01 MET 1998
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