Il Presidente Federale Nazionale ha la rappresentanza, a tutti gli effetti di legge, della Federazione;
- presiede il Consiglio Federale e l'Assemblea Generale; mantiene i rapporti con i Go Club locali;
- amministra, congiuntamente con il Segretario ed il Tesoriere, il fondo comune; convoca l'Assemblea Generale ordinaria e straordinaria;
- convoca il Consiglio Federale; controlla unitamente al Segretario l'esecutività delle deliberazioni;
- partecipa in rappresentanza della F.I.G.G. ai Congressi ed alle riunioni della Federazione Europea, o delega in sua vece un Socio di sua
fiducia.
In caso di dimissioni del Presidente si applicheranno le procedure dell'Art 12 comma 3 e 12.
Art.14 Vice-Presidente/i
Vi possono essere al massimo tre vice-presidenti, il numero è fissato dal CF di volta in volta e variato secondo le procedure dell'Art 12 comma 1, 2
e 12.
I compiti del vice-presidente (suddivisibili in caso di più nominativi) sono:
- la presidenza della Commissione Tecnica;
- la sostituzione ad interim del Presidente ove necessario.
Art.15 Segretario Federale
Il Segretario dà esecuzione alle delibere del C.F. e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e trasmette gli inviti per
le adunanze della F.I.G.G., amministra, congiuntamente con il Presidente ed il Tesoriere, il fondo comune.
Il Segretario, inoltre, gestisce l'archivio di tutti gli atti Federativi.
Art.16 Tesoriere
Il Tesoriere, congiuntamente con il Presidente ed il Segretario, amministra il fondo comune, firma i mandati di pagamento, riscuote tutte le
entrate, accerta il regolare pagamento delle quote associative, redige i bilanci di fine anno e di previsione.
Art. 16 Bis Cariche Onorifiche
Il C.F. può insignire dei Soci (effettivi, o Onorari) di cariche o titoli onorifici (specificati nel Regolamento). Tali provvedimenti vengono presi dal
C.F. con votazione dei 3/4 dei membri con una maggioranza di 2/3. Ove non specificato le cariche ed i titoli sono a vita. Il C.F. o l'Assemblea
possono revocare tali provvedimenti con sanzioni disciplinari.
Art.17 Collegio dei Sindaci
Il Collegio dei Sindaci (ove richiesto secondo l’Art 11 dello Statuto) viene eletto dall'Assemblea ed è composto da 3 Soci Effettivi più uno
supplente, dura in carica tre anni e può essere rieletto senza limite.
Compito del Collegio è sorvegliare la regolare gestione del fondo comune, esaminare i libri contabili e redigire una relazione per l'Assemblea
Generale sull'andamento e la gestione economica della F.I.G.G.
Il Collegio ha facoltà di riunire in seduta straordinaria l'Assemblea Generale dei Soci.
La carica di Sindaco non è cumulabile con quella di Probo Viro o di membro del CF.
Art.17 Bis Il Consiglio dei Probi Viri
Il Consiglio dei Probi Viri viene eletto dall'Assemblea ed è composto da 3 Soci Effettivi più uno supplente, dura in carica tre anni e può essere
rieletto senza limite.
Compito del CdP è di deliberare le sanzioni disciplinari ove necessario. A tale fine ll CdP verrà riunito in convocazione ordinaria almeno una volta
ogni sei mesi.
Il CdP è l’organo demandato per le questioni disciplinari. A tale scopo può emettere sanzioni (ammonizione, sospensione e radiazione) fatto salvo
l’articolo 9 comma c dello Statuto.
Il CdP non può emettere sanzioni disciplinari nei confronti di membri di organismi eletti (CF, Sindaci ecc.), in tale caso il CdP deve portare le
proposta di sanzione di fronte l’Assemblea la quale deciderà sul provvedimento.
La carica di Probo viro non è cumulabile con quella di Sindaco o di membro del CF.
Il CdP ha facoltà di chiedere la convocazione in seduta straordinaria l'Assemblea Generale dei Soci.
In caso di ripetute assenze un proboviro può decadere e viene sostituito con il supplente, ovvero ove non vi siano più nomi viene reintegrato nella
prima assemblea generale.
Art.18 Cariche Sociali
Tutte le cariche sociali sono non retribuite.
Art 18 Bis Le Commissioni
È facoltà del C.F. istituire apposite Commissioni (di cui la Commissione Tecnica è esempio) per specifiche
problematiche. Le Commissioni possono essere a durata limitata o senza limite, fermo restando il limite di
scadenza del Consiglio. Ogni Commissione deve essere riconfermata all'instaurarsi di un nuovo C.F. (rimpasti
compresi). I vincoli che il C.F. porrà a tali Commissioni verranno specificati nel Regolamento.
Art 18 Ter I Go Club
Viene definito Go Club riconosciuto un gruppo di iscritti alla Federazione in numero non inferiore a cinque. Realtà più piccole pur potendosi
chiamare Club non debbono sottostare alle regole deliberate. Sarà il C.F. a deliberare l'accettazione o meno della domanda di affiliazione del Go Club
alla F.I.G.G.
I Go Club riconosciuti, liberamente costituiti, dovranno eleggere al loro interno il Presidente, il quale terrà i contatti ufficiali con la Federazione,
qualora non sia stata istituita all'interno del Club una figura atta allo scopo.
All'atto della domanda di affiliazione alla F.I.G.G., il Go Club dovrà presentare al Consiglio Federale il proprio Statuto e l'eventuale Regolamento
Interno che sarà redatto sulla base del presente Statuto e del Regolamento Federale. Ogni successiva modifica a tale Statuto e all'eventuale
regolamento deve sottostare a tale norma.
Il Presidente di Club riconosciuto, o un suo delegato, potrà partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del C.F.
I materiali forniti dalla Federazione al Club riconosciuto sono concessi in comodato d'uso, in caso di scioglimenti o di cessazione della affiliazione
alla Federazione del Club riconosciuto tali materiali confluiscono nella scorta federale.
La Federazione non risponde di debiti contratti dai Club riconosciuti se non previamente concordati dallo stesso con il C.F. e da questi approvato.
I Club riconosciuti sono tenuti annualmente a comunicare l'inventario dei materiali in loro possesso.
I Club riconosciuti sono tenuti a versare l’annuale tassa di affiliazione, pena il loro disconoscimento.
Altri diritti e doveri dei singoli Club riconosciuti saranno stabiliti sul Regolamento.
Titolo IV
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
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Art.19 Integrazione delle cariche sociali
Nel caso venisse a mancare la copertura di una o più cariche sociali e le procedure di cui all'Art.12 comma sei non fossero applicabili, il CF
provvederà alle misure del caso sino alla prossima Assemblea Generale o se reputato necessario Straordinaria. Salvo il caso dell'Art 12 comma 3.
Art.20 Mozioni di sfiducia
Il CF può proporre un Consigliere a formale voto di sfiducia presso l’assemblea.
Le mozioni di sfiducia possono essere presentate, da almeno 20 Soci Effettivi, nei confronti di uno o più membri degli Organi Federali che abbiano
dimostrato incapacità o negligenza nel ricoprire le cariche a loro assegnate, o che abbiano commesso gravi irregolarità.
Tali mozioni vanno incluse nell'ordine del giorno della prima riunione ordinaria dell'Assemblea Generale.
Un voto favorevole dell'Assemblea comporta la perdita immediata delle eventuali cariche ricoperte all'interno dell'Associazione.
Art.21 Anno sociale
L'anno sociale della F.I.G.G. ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Art.22 Fondo Comune
Il fondo comune è costituito da:
a) quote di iscrizione, quote annuali di associazione e quote straordinarie;
b) contributi, donazioni, lasciti, elargizioni;
c) rendita del fondo comune;
d) rendita derivante dall'organizzazione di varie attività;
e) sponsorizzazioni.
Il patrimonio è costituito dal fondo comune e da tutti i beni mobili od immobili di proprietà della F.I.G.G.
Art.22 bis Utili
È fatto divieto di distribuire utili ai soci.
Art.23 Quote di iscrizione
L'eventuale quota di iscrizione e le quote associative ordinarie e straordinarie vengono proposte dal C.F., e votate dall'Assemblea.
Art.23 Bis Differenziazione della quota
È facoltà dell'Assemblea deliberare su proposta del C.F. una differenziazione della quota annuale. Oltre a ciò l'Assemblea può deliberare modificatori
di prezzo basati sull'appartenenza a classi specifiche.
Il versamento di una quota maggiore rispetto alla minima è sempre volontario.
Art.24 Bilanci e preventivi
I bilanci preventivi e consuntivi vengono esaminati dal C.F., che provvederà a depositarli presso la sede della Federazione e dei Club principali a
disposizione dei Soci, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarli.
I bilanci vengono presentati nell’assemblea ordinaria da tenersi fra Marzo ed Aprile di ogni anno.
Titolo V
ELEZIONI E VOTAZIONI
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Art.25 Procedure elettorali
La definizione delle procedure elettorali e di voto viene fatta sul Regolamento. Le modifiche a tali procedure vengono deliberate dall’Assemblea
con con i seguenti vincoli procedurali:
- Per le modifiche a elezioni a carattere federale (C.F., Sindaci, Probi Viri) necessitano di un voto favorevole dell'Assemblea a cui siano presenti (in
delega o di persona) almeno il 50% dei soci, avente i 2/3 dei voti favorevoli, convocata anche in seconda convocazione.
- Per le modifiche a elezioni o votazioni a carattere C.F. (Commissioni), vengono deliberate dal C.F. e ratificate dall'Assemblea con maggioranza
semplice.
Titolo VI
MODIFICHE ALLO STATUTO E AL REGOLAMENTO
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Art.26 Lo Statuto
Le proposte di modifica dello Statuto possono essere avanzate dal Presidente, dal Consiglio Federale o da almeno 15 Soci Effettivi. Esse vanno
inserite nell'ordine del giorno di un’apposita Assemblea Straordinaria e verranno approvate con il voto favorevole di almeno 3/4 dei presenti.
Detta seduta è valida solo con la presenza (in delega o di persona) di 1/2 degli iscritti aventi diritto di voto.
Le proposte di modifica dello Statuto dovranno comunque essere presentate, per iscritto, al C.F. almeno 90 giorni prima della data di convocazione
dell'Assemblea. E spedite ai Club, nonché pubblicizzate presso i Soci (a mezzo lettera o sul sito web della Federazione) 30 giorni prima
dell’Assemblea convocata.
Copie aggiornate dello Statuto e del Regolamento verranno pubblicate sul sito web della Federazione.
Art.26 Bis Il Regolamento
Il Regolamento è modificato dall’assemblea su proposta del CF o di 15 Soci. Per modificare il regolamento (ove non sia specificato diversamente
nello stesso o nello Statuto) é necessario un voto di maggioranza semplice. Le modifiche al Regolamento verranno notificate ai Soci sul sito web o
tramite il bollettino della Federazione. Le modifiche del regolamento possono essere fatte sia durante un’assemblea straordinaria sia durante
un’ordinaria.
Art.27 La Tessera Sociale
L'appartenenza alla Federazione è comprovata dalla tessera sociale. È fatto obbligo ai Soci radiati, di restituire la tessera.
Art.28 Il Socio, lo Statuto, il Regolamento
Tutti i Soci devono essere a conoscenza del presente Statuto e del Regolamento Federale, e di tutte le eventuali loro modifiche.
Art.29 La F.I.G.G. e lo Stato Italiano
Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal Regolamento Federale si fa rinvio alle vigenti leggi dello Stato.
Art.30 Scioglimento
La F.I.G.G. è costituita a tempo indeterminato; essa potrà essere sciolta col voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci Effettivi presenti ad una
Assemblea straordinaria convocata per l'occasione; detta Assemblea sarà valida solo con la presenza (in delega o di persona) di almeno 3/4 dei Soci
Effettivi iscritti alla Federazione.
Art.31 Devoluzione del Patrimonio
In caso di scioglimento il patrimonio sarà devoluto ad ONLUS con le modalità deliberate dalla predetta Assemblea.
Art.32 Informazioni ai Soci
Per ciò che riguarda informazioni ai Soci, Formazione, Divulgazione e Didattica si rimanda alle modalità previste dal Regolamento Federale.
Art.33 Referendum
Il Consiglio o l'Assemblea Generale può ricorrere a referendum per conoscere il parere dei Soci su questioni che interessino la vita federativa.
Art. 1 La Federazione Italiana Gioco Go
Art. 2 Caratteri Dell’associazione
Art. 3 Sede Legale
Art. 4 Scopo Sociale
Art. 5 Organismi Sovranazionali
Art. 6 I Soci
Art. 7 Tipologie Di Soci
Art. 8 Iscrizione
Art. 9 Perdita Della Qualifica Di Socio
Art.10 Gli Organi Della F.I.G.G
Art.11 Assemblea Generale Dei Soci
Art.12 Consiglio Federale
Art.13 Presidente Federale
Art.14 Vice-Presidente/I
Art.15 Segretario Federale
Art.16 Tesoriere
Art.16 Bis Cariche Onorifiche
Art.17 Collegio Dei Sindaci
Art.17 Bis Il Consiglio Dei Probi Viri
Art.18 Cariche Sociali
Art 18 Bis Le Commissioni
Art 18 Ter I Go Club
Art.19 Integrazione Delle Cariche Sociali
Art.20 Mozioni Di Sfiducia
Art.21 Anno Sociale
Art.22 Fondo Comune
Art.23 Quote Di Iscrizione
Art.23 Bis Differenziazione Della Quota
Art.24 Bilanci E Preventivi
Art.25 Procedure Elettorali
Art.26 Lo Statuto
Art.26 Bis Il Regolamento
Art.27 La Tessera Sociale
Art.28 Il Socio, Lo Statuto, Il Regolamento
Art.29 La F.I.G.G. E Lo Stato Italiano
Art.30 Scioglimento
Art.31 Scioglimento E Patrimonio
Art.32 Informazioni Ai Soci
Art.33 Il Referendum
Vedi lo statuto in vigore fino all'aprile 2001
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